Cass. civ. n. 7802 del 14 luglio 1993
Testo massima n. 1
L'art. 369 secondo comma n. 3 c.p.c., il quale prescrive il deposito, insieme con il ricorso per cassazione ed a pena di improcedibilità dello stesso, della procura speciale al difensore, conferita con atto separato, mira ad assicurare che il relativo adempimento intervenga non oltre il tempo accordato per la costituzione del ricorrente. La citata norma, pertanto, mentre non osta all'effettuazione di quel deposito separatamente, purché nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, non consente di evitare la suddetta sanzione mediante un deposito successivo all'indicato termine, tenendo conto dell'inapplicabilità alla procura al difensore dell'art. 372 c.p.c., ed altresì considerando che la procura stessa condiziona l'esistenza del ricorso, di modo che la necessità della presenza di essa non può trovare eccezione sulla scorta di apprezzamenti inerenti alla sua rilevanza (come invece per altri fra i documenti contemplati dall'art. 369 c.p.c.).
Testo massima n. 2
L'omesso riscontro, da parte del cancelliere che riceve il ricorso per cassazione, del mancato deposito della procura conferita al difensore con atto separato non autorizza a presumere che il deposito stesso sia stato in detta sede eseguito, all'uopo occorrendo la deduzione e dimostrazione della falsità di quanto positivamente attestato dal cancelliere medesimo in ordine agli atti oggetto di contestuale produzione.