Cass. civ. n. 10259 del 1 dicembre 1994

Testo massima n. 1


La notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, nei confronti della parte costituita, deve essere effettuata al procuratore nel domicilio (reale o eletto) del medesimo, mentre resta irrilevante sia l'indicazione della residenza o la elezione del domicilio fatta dalla parte stessa sia l'eventuale mancanza di tale indicazione o elezione.

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