Art. 285 – Codice di procedura civile – Modo di notificazione della sentenza
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 [primo e terzo comma].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9573/2025
È valida la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione stessa, dai pubblici registri, essendo irrilevante che lo stesso non corrisponda a quello - rivelatosi non più attuale - contenuto nell'elezione di domicilio effettuata dalla parte presso il suddetto difensore.
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 34243/2023
La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.
Cass. civ. n. 25889/2023
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.
Cass. civ. n. 20054/2023
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).
Cass. civ. n. 13685/2023
legittimità su norme regolatrici del processo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine c.d. "breve" decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata, in ragione della ravvisata sussistenza del "prospective overruling" processuale).
Cass. civ. n. 8556/2023
Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione.
Cass. civ. n. 3557/2021
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/11/2017).
Cass. civ. n. 6478/2020
La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2014).
Cass. civ. n. 10355/2020
L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere "le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio"). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/05/2018).
Cass. civ. n. 20866/2020
A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2018).
Cass. civ. n. 27773/2020
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 36, commi 4 e 6, della l. n. 247 del 2012, in deroga al combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c., il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d'ufficio eseguita nei confronti dell'interessato personalmente, considerato che non ricorre qui la "ratio" della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione, dovendosi, peraltro, eseguire la notificazione alla parte presso l'avvocato domiciliatario, secondo le regole ordinarie, e non direttamente alla parte, le volte in cui il professionista incolpato decida di non difendersi personalmente ma di farsi assistere da un altro avvocato, eleggendo domicilio presso il medesimo o presso un terzo avvocato. (Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 07/10/2019).
Cass. civ. n. 6278/2019
In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.
Cass. civ. n. 32028/2019
La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo; infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c.
Cass. civ. n. 11072/2018
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/03/2010).
Cass. civ. n. 28536/2017
La prescrizione dell'art. 285 c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia, comunque, incertezza assoluta sulla parte istante, qualora, cioè, l'identificazione di quest'ultima possa essere compiuta, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell'atto notificato, circostanza che si verifica allorché, risultando dalla relata di notifica apposta in calce alla sentenza che l'ufficiale giudiziario ha proceduto "a richiesta come in atti" ed essendo soltanto due le parti in causa, l'istanza di notifica della sentenza ad una delle parti non può che provenire dall'altra. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 26/05/2009).
Cass. civ. n. 4313/2016
La notifica della sentenza effettuata alla parte nel domicilio del suo procuratore, non indicato per nome e cognome, presso la cancelleria del giudice "a quo" ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, non costituisce notifica al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio reale di quest'ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell'atto, e non è quindi idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
Cass. civ. n. 19876/2016
In tema di impugnazioni, la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente presso il domicilio eletto in studio legale diverso da quello del suo procuratore, non costituisce notifica ex art. 170 c.p.c. al procuratore costituito e, quindi, non è idonea, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., a far decorrere il termine breve per impugnare. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Toscana, 25/03/2010).
Cass. civ. n. 15295/2014
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.
Cass. civ. n. 12573/2014
La notifica della sentenza alla parte, anziché al procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, se la sentenza medesima dichiara carente lo "ius postulandi" del difensore, in quanto, per il principio dell'apparenza, la qualificazione giudiziale della posizione processuale delle parti è vincolante ai fini del compimento degli atti successivi, a prescindere dalla sua correttezza.
Cass. civ. n. 10224/2014
L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 9051/2014
In tema di impugnazione, ai fini del decorso del termine breve previsto dall'art. 326 cod. proc. civ., la notifica alla parte della sentenza munita di formula esecutiva effettuata nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., nei confronti del procuratore costituito della parte, ed è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione previsto dall'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., anche per la stessa parte notificante. L'inammissibilità del ricorso notificato tardivamente rispetto al termine breve non può, peraltro, essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorché depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente.
Cass. civ. n. 6763/2014
La notificazione della sentenza, costituente titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal procuratore solo in nome (o nell'interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla funzione - che costituisce la "ratio" dell'art. 479 cod. proc. civ. - di assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Ne consegue la nullità del precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore.
Cass. civ. n. 1120/2014
È legittima la notificazione della sentenza alla parte personalmente. quando il decesso dell'unico difensore della parte avviene prima della pubblicazione della sentenza ma dopo l'udienza di discussione o la scadenza dei termini concessi per lo scambio delle memorie conclusionali previste dall'art. 190 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 7232/2013
La notifica della sentenza al soccombente, effettuata dal difensore distrattario al solo scopo del recupero delle spese, essendo finalizzata alla realizzazione di un diritto proprio del procuratore, diverso ed autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata, non fa decorrere nei confronti di quest'ultima il termine breve per proporre l'impugnazione, rimanendo per la stessa operante, in mancanza di specifica notificazione, il termine previsto dall'art. 327, primo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 19109/2012
È valida, nella specie ai fini della decorrenza del termine breve per l' impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita alla parte nell'ultimo domicilio eletto nel corso del giudizio definito con la sentenza medesima (in luogo di una precedente elezione, ritenuta superata, avvenuta nella stessa città sede del tribunale), presso il suo difensore, ancorché fuori dal comune in cui si trovi l'ufficio giudiziario, essendo la domiciliazione in detto comune, per la parte che voglia evitare di ricevere le notificazioni in cancelleria, un onere, posto a tutela non di quest'ultima, bensì della controparte. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha confermato il provvedimento impugnato, che aveva giudicato inammissibile, per sua tardiva proposizione, l'appello proposto oltre il termine di cui al combinato disposto degli artt. 326 e 327 c.p.c.).
Cass. civ. n. 18714/2012
Ai sensi dell'art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine d'impugnazione, può ritenersi validamente effettuata presso la cancelleria del giudice "a quo", nel caso in cui il difensore domiciliatario sia stato cancellato dall'albo degli avvocati e il solo procuratore residuo, iscritto in albo diverso da quello del tribunale nella cui circoscrizione la causa si è svolta, non abbia ancora provveduto a nominare un nuovo domiciliatario.
Cass. civ. n. 18663/2012
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ove la parte, nel giudizio "a quo", abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale, quest'ultimo essendo configurabile soltanto per il domiciliatario che sia anche difensore. Ne consegue che la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, presso la cancelleria del giudice "a quo", ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934.
Cass. civ. n. 10488/2012
Al fine di escludere il decorso del termine breve di impugnazione, la nullità della notificazione della sentenza (per essere stata questa consegnata in copia priva della seconda pagina) può essere affermata - in difetto di una espressa comminatoria della nullità medesima - solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e quindi abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione dello stesso.
Cass. civ. n. 9431/2012
Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l'organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell'ente, anch'egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l'opportunità dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 12898/2011
Nel regime anteriore alla novella dell'art. 479 c.p.c., recata dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, a seguito dell'art. 39 quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato; tale inidoneità è coerente con le finalità acceleratorie insite nella norma di cui all'art. 326 c.p.c. e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., giacché l'impugnabilità della sentenza nel termine massimo - che ritarda la formazione del giudicato - non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma è il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell'impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l'impugnazione immediata).
Cass. civ. n. 13428/2010
La notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 c.p.c., deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, in quanto la conoscenza di fatto della sentenza, acquisita con modalità diverse da quelle specifiche alle quali la legge riconnette l'effetto particolare della decorrenza del termine breve per l'impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., ha esclusivamente funzione propedeutica all'esecuzione, ai sensi dell'art. 479 c.p.c.
Cass. civ. n. 12515/2009
Il termine breve d'impugnazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281 sexies c.p.c., non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza che, unitamente alla sottoscrizione del verbale contenente il provvedimento da parte del giudice, caratterizza tale tipologia di sentenze.
Cass. civ. n. 14774/2008
La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, atteso che l'espressione «su istanza di parte » contenuta nell'art. 285 c.p.c. va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. Ne consegue che la circostanza che l'istanza sia stata avanzata non dalla parte, bensì dal legale quale antistatario delle spese di lite liquidate in sentenza, non esclude l'idoneità della notifica a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Cass. civ. n. 11216/2008
La notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte presso il procuratore costituito, è equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli art. 285 e 170 c.p.c., ed è pertanto idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione previsto dall'art. 325, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 9282/2008
Ai fini dell'accertamento della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, il principio, secondo il quale, in caso di pluralità di procuratori, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima delle notificazioni della sentenza, si applica anche quando vengano proposte due distinte impugnazioni, successivamente riunite, di pronunce parziali emesse nello stesso giudizio, da due diversi procuratori. Tale peculiarità, non muta l'unicità della domanda, con la conseguenza che la parte deve ritenersi rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, nell'unico giudizio, in quanto dalla diversità delle impugnazioni non consegue l'autonomia dei procedimenti riuniti, come nel diverso caso di riunione di cause originariamente separate, per connessione del petitum e della causa petendi propri di ciascuna di esse.
Cass. civ. n. 23829/2007
La notificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170, primo comma, c.p.c., fa decorrere il termine di impugnazione, a norma dell'art. 326 c.p.c., non solo per la parte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica, a tal fine dovendosi attribuire incondizionato rilievo alla «scienza legale» collegata, dalle stesse norme del codice di rito, al compimento delle predette formalità di notificazione della sentenza, senza che possa darsi ingresso ad accertamenti sulla funzione che nel caso specifico la notificazione stessa possa avere avuto in relazione all'esito del giudizio ed all'intenzione della parte notificante, giacché tali accertamenti, oltre a non trovare fondamento in disposizioni di legge, si porrebbero in evidente contrasto con le esigenze di chiarezza e incontestabilità che sussistono in materia di formazione della cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione e con l'indisponibilità delle relative situazioni giuridiche. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., computato a decorrere dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della stessa parte ricorrente, ha disatteso il motivo di denuncia fondato sulla tesi per cui la notificazione della sentenza d'appello era stata funzionale non già a far decorrere il termine di impugnazione – giacché la controparte non aveva interesse ad impugnare la sentenza a lei favorevole – bensì a far decorrere il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, ex art. 353 c.p.c., con la conseguenza che il termine di impugnazione sarebbe decorso dal giorno della scadenza del termine per la riassunzione del giudizio).