Art. 285 – Codice di procedura civile – Modo di notificazione della sentenza
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170 [primo e terzo comma].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9573/2025
È valida la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata all'indirizzo di posta elettronica del procuratore domiciliatario risultante, al momento della notificazione stessa, dai pubblici registri, essendo irrilevante che lo stesso non corrisponda a quello - rivelatosi non più attuale - contenuto nell'elezione di domicilio effettuata dalla parte presso il suddetto difensore.
Cass. civ. n. 3556/2025
In tema di NASpI, se pende giudizio di accertamento della natura del rapporto di lavoro, il termine di decadenza di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di riconoscimento della prestazione, di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, decorre dalla comunicazione, ad opera del cancelliere, del deposito della sentenza di accertamento della natura subordinata del rapporto, non occorrendo, invece, la notificazione della pronunzia ai sensi dell'art. 285 c.p.c., che rileva solo ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 13165/2024
Il termine breve d'impugnazione decorre, anche nelle cause soggette al rito del lavoro, dalla notificazione della sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore della parte costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine.
Cass. civ. n. 34243/2023
La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.
Cass. civ. n. 25889/2023
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest'ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione.
Cass. civ. n. 20054/2023
L'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di una sentenza d'appello, già impugnata per revocazione dallo stesso ricorrente, il quale aveva omesso di indicare e di provare la data di notifica della citazione per revocazione, equivalente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione).
Cass. civ. n. 13685/2023
legittimità su norme regolatrici del processo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine c.d. "breve" decorrente dalla notificazione della sentenza, pur essendo questa avvenuta nei confronti della società incorporante, ma presso il difensore della società incorporata, in ragione della ravvisata sussistenza del "prospective overruling" processuale).
Cass. civ. n. 8556/2023
Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione.
Cass. civ. n. 10224/2014
L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 6763/2014
La notificazione della sentenza, costituente titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal procuratore solo in nome (o nell'interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla funzione - che costituisce la "ratio" dell'art. 479 cod. proc. civ. - di assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Ne consegue la nullità del precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore.
Cass. civ. n. 1120/2014
È legittima la notificazione della sentenza alla parte personalmente. quando il decesso dell'unico difensore della parte avviene prima della pubblicazione della sentenza ma dopo l'udienza di discussione o la scadenza dei termini concessi per lo scambio delle memorie conclusionali previste dall'art. 190 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 5962/2001
È valida la notificazione della sentenza effettuata dal difensore, munito di procura per il primo grado, dopo il decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza stessa.
Cass. civ. n. 15176/2000
La notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell'art. 479 c.p.c.
Cass. civ. n. 12538/2000
La prescrizione dell'art. 285 c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la sentenza deve essere notificata ad istanza di parte, può ritenersi adempiuta ogniqualvolta, nonostante la mancanza di apposita indicazione nella relata di notifica, non vi sia, comunque, incertezza assoluta sulla parte istante, qualora, cioè, l'identificazione di quest'ultima possa essere compiuta, senza margini di dubbio, sulla base del contenuto dell'atto notificato.
Cass. civ. n. 8241/2000
In tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il comma primo dell'art. 326 c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all'art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, senza che possa perciò sospettarsi l'illegittimità costituzionale del comma primo del citato art. 326 per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. con riguardo alla presunta disparità di trattamento in rapporto alla situazione disciplinata dal comma secondo del citato art. 326, atteso che i due commi del suddetto articolo regolamentano situazioni affatto differenti (riferendosi l'uno agli effetti della notificazione della sentenza e l'altro agli effetti della notificazione dell'impugnazione) e che, peraltro, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione dell'impugnazione non è equiparabile alla notificazione della sentenza, dovendosi ricollegare tale effetto non già alla conoscenza di quest'ultima, comunque acquisita, ma al compimento di quell'attività acceleratoria e sollecitatoria espressamente individuata, dal comma primo dell'art. 326 cit., nella notificazione della sentenza.
Cass. civ. n. 5919/2000
In tema di notificazione della sentenza impugnata, nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, si sia verificata una variazione del domicilio eletto, perché tale variazione possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per il gravame, è necessario che sia garantita alla controparte la legale conoscenza dell'atto. Ne consegue che, ove la variazione non avvenga nel corso dell'udienza, con relativa verbalizzazione, essa deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte, anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento. Deve, pertanto, considerarsi validamente effettuata la nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale, della quale la controparte ha legale conoscenza per effetto del mero deposito in cancelleria, in mancanza di espresse prescrizioni del giudice al riguardo, indipendentemente dalla circostanza che la copia della comparsa venga effettivamente ritirata dal procuratore di controparte.
Cass. civ. n. 5449/2000
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito – ancorché eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 – deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., soddisfacendo, l'una e l'altra forma di notificazione, l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame.
Cass. civ. n. 5021/2000
Solo la notificazione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 285 del c.p.c. è idonea a far decorrere il termine breve fissato dall'articolo 325 del c.p.c., mentre la notifica effettuata alla parte personalmente – al di fuori delle ipotesi di contumacia – non riduce il termine, che rimane quello annuale dettato dall'articolo 327 del codice di rito.
Cass. civ. n. 1069/2000
L'art. 326 c.p.c. collega la decorrenza del termine breve di impugnazione di una sentenza non alla conoscenza, sia pure legale, di essa, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica nelle forme previste dagli artt. 285 e 170 c.p.c. Pertanto la notifica di una sentenza al domicilio reale della parte anziché presso il suo procuratore costituito, pur non essendo nulla, ma anzi pienamente valida ad altri fini, è inidonea alla decorrenza del termine per impugnare, anche per colui che l'ha notificata.
Cass. civ. n. 3288/1999
Effettuata dall'ufficiale giudiziario la notificazione della sentenza di secondo grado a mezzo del servizio postale al domicilio reale e non al domicilio eletto del destinatario, la consegna del plico che l'ufficiale postale effettui al destinatario personalmente non è equivalente alla notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario in mani proprie, in quanto l'Agente postale non ha la veste di organo della notifica; quella notificazione non può pertanto ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 138 c.p.c. e non vale a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (nel caso di specie la notifica era stata effettuata al domicilio della parte, un avvocato, in giudizio di persona).
Cass. civ. n. 1407/1999
Per la decorrenza del termine breve per impugnare è necessario che la notifica della sentenza avvenga presso il procuratore della parte e nel domicilio eletto; pertanto se i procuratori sono due, ma il domicilio è presso uno di essi, al fine predetto non è valida la notifica eseguita presso l'altro.
Cass. civ. n. 300/1999
Non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza la notificazione di una copia illeggibile nella parte relativa alla data dell'avvenuto deposito, poiché tale difetto può comportare una sostanziale violazione del diritto di difesa della parte destinataria della notificazione.
Cass. civ. n. 51/1999
La nullità della notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario incompetente preclude il decorso del termine breve di impugnazione. (Nella specie la sentenza del Consiglio di Stato impugnata per cassazione era stata notificata in Roma a mezzo del servizio postale da ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Parma unitamente ad un ricorso, “per l'esecuzione di giudicato”, alla Sezione di Parma del tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna, in violazione dei limiti alla competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario posti dagli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959).
Cass. civ. n. 11093/1998
È valida la notifica della sentenza al procuratore costituito eseguita presso il suo studio, ancorché la parte abbia eletto domicilio in un luogo diverso, con conseguente decorrenza, dalla data di detta notifica, del termine per l'impugnazione. Nella ipotesi in cui lo studio del procuratore costituito risulti, poi, ubicato in un comune diverso da quello sede dell'ufficio notifiche, è obbligatorio procedere alla notificazione dell'atto a mezzo posta, giusta disposto dell'art. 1, secondo comma della L. n. 890 del 1982.
Cass. civ. n. 5118/1998
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito ai sensi dell'art. 285 c.p.c. che rinvia all'art. 170 commi primo e secondo, non essendo idonea a tal fine la notifica alla parte. Peraltro, nel caso in cui il procuratore non risulti reperibile nel luogo indicato in atti la notificazione deve rinnovarsi presso la nuova residenza dello stesso risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario o, in difetto, presso la cancelleria ove deve ritenersi eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, essendo divenuta inefficace la precedente elezione di domicilio, stante l'irreperibilità «in loco» del domiciliatario.
Cass. civ. n. 4072/1998
La notifica della sentenza al contumace a mezzo del servizio postale è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione perché mentre la notifica «di persona», prevista dall'art. 1 legge 20 novembre 1982, n. 890 è contrapposta a quella per posta, l'espressione «personalmente», contenuta nel primo e nel terzo comma dell'art. 292 c.p.c. non equivale a quella «di persona» e perciò non esclude l'applicabilità degli artt. 137-151 c.p.c. e la conseguente validità della notifica a mezzo posta, bensì è contrapposta al secondo comma dello stesso art. 292 c.p.c. in base al quale «le altre comparse» si considerano comunicate al contumace allorché depositate in cancelleria e vistate dal cancelliere.
Cass. civ. n. 3251/1997
La consegna al destinatario della notificazione di copia della sentenza difforme dall'originale per mancanza di una o di alcune pagine, dà luogo soltanto ad un vizio della notificazione non qualificabile come inesistenza e sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo in ipotesi di avvenuta impugnazione della sentenza medesima.
Cass. civ. n. 4454/1997
La notifica della sentenza fatta in copia non ritualmente spedita dal cancelliere e quindi non autentica è giuridicamente inesistente, posto che la consegna al destinatario, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi costituisce elemento essenziale della notificazione e che la conformità all'originale dell'atto pubblico è certificata dal pubblico depositario autorizzato a spedirne copia ed, in particolare, nel caso di sentenza, dal cancelliere, il quale per sua funzione istituzionale attende al rilascio di copie degli atti giudiziari, attestandone la conformità all'originale.
Cass. civ. n. 5421/1997
La notifica della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., costituisce presupposto formale indispensabile per la decorrenza del termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c., non essendo ammessi equipollenti ed essendo in particolare irrilevante l'eventuale conoscenza che il suddetto procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza; ne consegue che deve considerarsi inefficace ai fini della decorrenza del suddetto termine breve, con conseguente applicabilità del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c., la notificazione della sentenza all'Inps eseguita direttamente a tale ente in persona del suo presidente, nel domicilio eletto presso una sua sede, senza alcuna menzione del procuratore, atteso che tale notificazione deve essere considerata come effettuata non già al procuratore costituito, e neppure alla parte presso lo stesso, bensì alla parte personalmente.
Cass. civ. n. 5985/1997
Nell'ipotesi di procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, il domicilio stabilito ex lege (art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37) presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale il giudizio è in corso (in mancanza di elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede detta autorità) e, a maggior ragione, il domicilio espressamente stabilito, nella stessa ipotesi, dalla parte o dal suo procuratore presso la detta cancelleria, rileva quale luogo di notificazione della sentenza al fine del decorso del termine di impugnazione, giacché avendo tale notifica, quale unico destinatario, il procuratore costituito, l'assegnazione al medesimo di un domicilio de jure (con il quale eventualmente si identifichi quello elettivo) determina coincidenza dell'elemento personale e dell'elemento topografico, rispondendo la detta assegnazione non solo allo scopo di esonerare la controparte da oneri di notificazione fuori del circondario ma anche a stabilire, per ragioni di maggiore efficienza e funzionalità un collegamento di ordine territoriale tra l'ufficio e il procuratore che esercita il suo ministero dinanzi ad esso. Pertanto affinché in tale ipotesi la notificazione consegua l'effetto legale tipico del decorso del termine per impugnare essa deve effettuarsi in tale domicilio, restando invece inidonea a tal fine una notifica eseguita presso lo studio del medesimo legale (salvo che questa, in quanto effettuata a mani proprie del professionista, non raggiunga lo scopo di una conoscenza effettiva dell'atto da parte del medesimo).
Cass. civ. n. 548/1996
Qualora la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, con autonomi poteri, uno soltanto dei quali eserciti il proprio ufficio nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, ovvero abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario adito, la notifica della sentenza, al fine della decorrenza del termine «breve» d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), deve essere effettuata nei confronti di detto procuratore, e non nei confronti dell'altro presso la cancelleria del giudice adito, in quanto quest'ultima notificazione è inefficace ove sia effettuata nonostante vi sia stata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza, nei predetti luoghi, da parte del procuratore o del rappresentato.
Cass. civ. n. 2081/1995
Al fine d'escludere il decorso del termine breve d'impugnazione, la nullità della notificazione della sentenza, per essere stata questa consegnata in copia incompleta (nella specie, priva di una facciata), può essere affermata, in difetto di un'espressa comminatoria della nullità medesima, solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e, quindi, abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà d'impugnativa della stessa.
Cass. civ. n. 338/1995
La notifica della sentenza eseguita mediante il servizio postale deve considerarsi non avvenuta – con la conseguente impossibilità di far riferimento al termine breve ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione – ove manchi agli atti l'avviso di ricevimento, che ai sensi dell'art. 4 della L. 20 novembre 1982, n. 890, costituisce prova dell'esecuzione della notifica a mezzo del servizio predetto.
Cass. civ. n. 10259/1994
La notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, nei confronti della parte costituita, deve essere effettuata al procuratore nel domicilio (reale o eletto) del medesimo, mentre resta irrilevante sia l'indicazione della residenza o la elezione del domicilio fatta dalla parte stessa sia l'eventuale mancanza di tale indicazione o elezione.
Cass. civ. n. 7012/1994
Dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (richiamato anche dall'art. 285 dello stesso codice, per la notificazione delle sentenze) destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto, mediante consegna a persona addetta o abilitata a ricevere l'atto. (Nella specie, è stata ritenuta nulla la notificazione della sentenza eseguita in luogo diverso da quello indicato nella elezione di domicilio, mediante consegna a persona convivente con il procuratore costituito).
Cass. civ. n. 11649/1992
Ove nella relata di notifica apposta sulla copia della sentenza impugnata consegnata al destinatario la data della notificazione risulti indicata con un segno illeggibile per il giorno, ma sia invece certa l'indicazione del mese e dell'anno, non si configura una nullità della notifica correlata all'incertezza della data, e la sola illeggibilità del segno grafico relativo al giorno non impedisce l'effetto della scadenza del termine per l'impugnazione, nell'ipotesi in cui la stessa possa comunque ritenersi verificata anche computando il decorso del termine dall'ultimo giorno del mese indicato.
Cass. civ. n. 8394/1992
La notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere eseguita a tale parte personalmente, senza che possa il notificante valutare la situazione processuale in maniera eventualmente difforme da quella emergente da tale formale declaratoria del giudice e senza che rilevi il fine della notificazione stessa, il cui compimento produce l'effetto di assoggettare il destinatario al termine breve di impugnazione.
Cass. civ. n. 4841/1982
Anche al fine dell'individuazione del dies a quo del termine breve per la proposizione dell'impugnazione, la data della notificazione della sentenza, che non sia evincibile dalla relata dell'ufficiale giudiziario (nella specie, portante per errore una data antecedente alla stessa pubblicazione della sentenza), può identificarsi con il momento in cui il destinatario abbia tenuto un comportamento inequivocabilmente dimostrante il compimento della notificazione medesima (nella specie, l'opposizione agli atti esecutivi compiuti in forza della stessa sentenza).