Cass. civ. n. 1187 del 5 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Il provvedimento, con il quale il presidente del tribunale, adito con istanza di sequestro conservativo, rilevi la pendenza di causa nel merito davanti allo stesso tribunale, e rimetta gli atti al giudice istruttore di essa, ai sensi dell'art. 673 secondo comma c.p.c., non ha natura sostanziale di sentenza sulla competenza, e, quindi, non è impugnabile con istanza di regolamento, atteso che non inerisce alla ripartizione della funzione giurisdizionale fra uffici giudiziari distinti, secondo criteri di materia, valore o territorio, ma attiene alla suddivisione di compiti fra componenti del medesimo ufficio.
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