Cass. civ. n. 2022 del 1 marzo 1994

Testo massima n. 1


La competenza, a norma dell'art. 637 c.p.c., ad emettere l'ingiunzione di pagamento di crediti nascenti da rapporti agrari, la cui cognizione rientra, ai sensi dell'art. 26, L. 11 febbraio 1971, n. 11, nella competenza della Sezione specializzata agraria del tribunale, spetta anche al presidente dello stesso tribunale e non esclusivamente al presidente della Sezione specializzata agraria, atteso che questa sezione è organo del tribunale ordinario al quale il primo è preposto.

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