Cass. civ. n. 2458 del 15 marzo 1994
Testo massima n. 1
La dichiarazione in udienza, ai sensi dell'art. 300, primo comma, c.p.c., dell'evento interruttivo che abbia colpito la parte (nella specie, fallimento) può essere resa anche da un procuratore delegato, il quale sia stato incaricato di rendere la dichiarazione stessa dal procuratore costituito, atteso che con la delegazione professionale, prevista dall'art. 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, si intendono conferiti al sostituto delegato i poteri del procuratore costituito, salvo espresse limitazioni.
Testo massima n. 2
Ai fini dell'interruzione del processo, la produzione in udienza da parte del procuratore di copia dell'estratto della sentenza dichiarativa del fallimento del suo assistito, con la contestuale astensione dallo svolgimento di qualsiasi attività difensiva, equivale alla dichiarazione dell'evento risultante dal documento (ai sensi dell'art. 300, primo comma, c.p.c.), a meno che la documentazione non venga prodotta per altri scopi (ad esempio, per il rinvio dell'udienza).