Cass. civ. n. 2707 del 22 marzo 1994
Testo massima n. 1
Con riguardo al giudizio già pendente in vita del defunto, e nel quale questi faceva valere crediti verso terzi, la legittimazione (dopo la sua interruzione) spetta a norma dell'art. 110 c.p.c. esclusivamente agli eredi del defunto, senza alcuna deroga per l'ipotesi che sia nominato un esecutore testamentario (art. 700 c.c.), non rientrando tale controversia, volta ad incrementare l'attivo ereditario, tra le azioni relative all'ufficio dell'esecutore testamentario, accanto a quelle dirette ad accertare i diritti successori delle parti e ad individuare le persone alle quali l'esecutore deve consegnare i beni e rendere i conti.
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