Art. 110 – Codice di procedura civile – Successione nel processo

Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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