Cass. civ. n. 3328 del 9 aprile 1994

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La questione di competenza – intesa questa come frazione o misura della giurisdizione – ha posizione logicamente successiva e conseguente a quella di giurisdizione e presuppone, quindi, che sia stata preventivamente risolta in senso affermativo tale ultima questione, cioè che sia divenuta certa e definitiva l'attribuzione al giudice ordinario della potestas judicandi in ordine alla controversia in atto.

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