Cass. civ. n. 3328 del 9 aprile 1994
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La questione di competenza – intesa questa come frazione o misura della giurisdizione – ha posizione logicamente successiva e conseguente a quella di giurisdizione e presuppone, quindi, che sia stata preventivamente risolta in senso affermativo tale ultima questione, cioè che sia divenuta certa e definitiva l'attribuzione al giudice ordinario della potestas judicandi in ordine alla controversia in atto.