Cass. civ. n. 3409 del 12 aprile 1994
Testo massima n. 1
La parte, che denuncia la necessità della sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c., deve fornire anche la prova circa la ricorrenza di tutti indistintamente gli estremi per l'adozione del relativo provvedimento ed innanzitutto di quello concernente la precisa individuazione dei soggetti, della causa petendi e del petitum della controversia che si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere. La valutazione circa la sussistenza di tale prova è compito del giudice di merito ed è sottratta al sindacato della Corte di cassazione; né, a norma dell'art. 372 c.p.c., è consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, di sopperire a questa eventuale carenza, depositando innanzi al giudice di legittimità la documentazione che non sia stata prodotta (o non si sia potuta produrre) nei precedenti gradi di giudizio.