Cass. pen. n. 50817 del 14 dicembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Giudizio di legittimità - Prove inutilizzabili - Ricorso alla cd. "prova di resistenza" - Possibilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto la decisione immune da censure, non risultando la condanna pregiudicata dall'espunzione dal compendio probatorio delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto, erroneamente ritenute utilizzabili, posto che il giudizio di primo grado era stato definito con rito ordinario).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.