Cass. civ. n. 3718 del 19 aprile 1994
Testo massima n. 1
Per il disposto dell'art. 704 c.p.c. le domande relative al possesso per fatti che avvengano durante la pendenza del giudizio petitorio devono proporsi al giudice di questo ultimo ed essere decise nello stesso processo, avendo i provvedimenti possessori emessi dal giudice del petitorio o dal pretore a norma del secondo comma dell'art. 704 c.p.c. carattere puramente incidentale, ed essendo destinati a venir assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria e che costituisce l'unico titolo per regolare in via definitiva i rapporti di natura possessoria e o petitoria in contestazione tra le parti, con la conseguenza che il giudice del petitorio, una volta esclusa l'esistenza del diritto da cui si pretende derivare il possesso, deve necessariamente negare che quest'ultimo sia suscettibile di protezione giuridica con la conseguente revoca degli stessi provvedimenti possessori interinali.
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