Cass. civ. n. 4716 del 14 maggio 1994

Testo massima n. 1


In tema di provvedimenti di urgenza, nel caso di rigetto dell'istanza ex art. 700 c.p.c. la pronuncia in ordine alle spese processuali può essere emessa dal giudice adito anche successivamente all'ordinanza contenente la decisione cautelare con un ulteriore distinto provvedimento, la cui legittima riserva, anche implicita, comporta la persistenza della controversia in ordine alla necessaria pronuncia ex art. 91 c.p.c.

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