Cass. civ. n. 5359 del 2 giugno 1994

Testo massima n. 1


L'inottemperanza, da parte del convenuto, alle prescrizioni dell'art. 416, comma 3, c.p.p. — il quale stabilisce, in particolare, che nella memoria di costituzione il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda — può, secondo le circostanze, costituire elemento integrativo del convincimento del giudice, ma non già essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione della fondatezza degli assunti di controparte. (Nella specie, la Suprema Corte enunciando il suesposto principio, ha censurato l'impugnata sentenza in relazione all'omesso esame delle censure proposte in appello dell'Ente Ferrovie dello Stato in tema di calcolo del compenso per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 1188 del 1977).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi