Cass. pen. n. 50847 del 17 novembre 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis legge n. 354 del 1975 – Permanenza all’aperto – Limitazioni – Relative disposizioni della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti interni – Illegittimità – Ragioni – Specifico e motivato provvedimento del direttore dell’istituto – Necessità.


In tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti allo stesso sottoposti, limitano a una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti e internati, sia perché la limitazione da due a una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere "ex se" considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico e individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 44609 del 2018

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. F CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 quater CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 10
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 12
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 16

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