Cass. civ. n. 5785 del 14 giugno 1994
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La notificazione dell'impugnazione effettuata al procuratore della parte e non «presso il procuratore» comporta una nullità — non dell'impugnazione, ma della sola notificazione — sanabile ex tunc per effetto della costituzione dell'intimato, ancorché avvenuta al solo scopo di eccepire tale vizio.