Cass. civ. n. 5785 del 14 giugno 1994

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La notificazione dell'impugnazione effettuata al procuratore della parte e non «presso il procuratore» comporta una nullità — non dell'impugnazione, ma della sola notificazione — sanabile ex tunc per effetto della costituzione dell'intimato, ancorché avvenuta al solo scopo di eccepire tale vizio.

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