Cass. civ. n. 6452 del 8 luglio 1994

Testo massima n. 1


Nel giudizio promosso dal socio in opposizione alla delibera di esclusione, la società, avendo la veste sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto, è tenuta a provare il fatto in base al quale è stata adottata quella delibera (nella specie, inadempimento del socio), mentre non può invocare a sostegno di essa fatti distinti, ancorché potenzialmente idonei a giustificare la rescissione del rapporto sociale.

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