Cass. civ. n. 5086 del 26 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Pubblico impiego privatizzato - Passaggio ad altra amministrazione su domanda - Accettazione del profilo di inquadramento - Successiva richiesta di superiore inquadramento - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.


In tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente cui sia stata accolta la domanda di mobilità in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare, a passaggio già avvenuto, l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive, non potendo essere alterato il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificate le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP.AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all'art. 97 Cost.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 30875 del 2017

Normativa correlata

Costituzione art. 97 CORTE COST.
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

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