Cass. civ. n. 7012 del 27 luglio 1994

Testo massima n. 1


Dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (richiamato anche dall'art. 285 dello stesso codice, per la notificazione delle sentenze) destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto, mediante consegna a persona addetta o abilitata a ricevere l'atto. (Nella specie, è stata ritenuta nulla la notificazione della sentenza eseguita in luogo diverso da quello indicato nella elezione di domicilio, mediante consegna a persona convivente con il procuratore costituito).

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