Cass. civ. n. 2441 del 14 luglio 1972
Testo massima n. 1
Fra persone lontane, il foro del luogo ove è sorta l'obbligazione ai fini dell'art. 20 c.p.c., è quello in cui è pervenuta al proponente l'accettazione dell'altra parte e non quello in cui quest'ultima ha sottoscritto il contratto, già in precedenza firmato dal proponente medesimo.