Cass. civ. n. 509 del 11 gennaio 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE Trattamento sanitario obbligatorio - Consenso informato del paziente - Necessità - Esclusione - Condizioni.


Il trattamento sanitario obbligatorio – che integra un evento terapeutico straordinario, finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente – può essere disposto anche senza il consenso informato dello stesso, ove, a fronte di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, non sia possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra-ospedaliere e il paziente rifiuti gli interventi terapeutici proposti.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10423 del 2019

Normativa correlata

Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34
Legge 23/12/1978 num. 833 art. 35
Costituzione art. 32 com. 2
Costituzione art. 13
Costituzione art. 2 CORTE COST.

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