Cass. civ. n. 10388 del 3 ottobre 1995
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
In ipotesi di nullità del giudizio di primo grado, proseguito da quel giudice, che malgrado la costituzione tardiva dell'attore e nella contumacia del convenuto, non abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il giudice d'appello, innanzi al quale tale nullità sia stata dedotta, deve dichiarare la nullità degli atti del procedimento di primo grado successivi alla notifica della citazione introduttiva e, con separata ordinanza, disporre per l'ulteriore trattazione della causa dinanzi a sé in applicazione del principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame, senza alcuna possibilità del rinvio della causa al primo giudice, attesa la tassatività e la non estensibilità, per analogia, dei casi in cui il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ed a rimettere le parti davanti al primo giudice.
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