Art. 354 – Codice di procedura civile – Rimessione al primo giudice
Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.
Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.
Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11877/2025
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Cass. civ. n. 10794/2025
Il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del principio anche in ipotesi di erronea rimessione al giudice di primo grado, per vizio di costituzione del giudice, non sindacabile in quanto non impugnata).
Cass. civ. n. 8868/2024
In tema di indennità da occupazione legittima, la Corte di appello, erroneamente adita quale giudice dell'impugnazione, anziché quale giudice competente in unico grado ex art. 20 della l. n. 865 del 1971, ove la domanda di determinazione dell'indennizzo sia stata ritualmente formulata in primo grado, deve comunque decidere nel merito, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
Cass. civ. n. 5196/2024
Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.
Cass. civ. n. 3609/2024
Nei giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sono litisconsorti necessari - ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 - il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ordine professionale di riferimento, con conseguente nullità rilevabile di ufficio della decisione deliberata senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Cass. civ. n. 3134/2024
La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.
Cass. civ. n. 33345/2023
Nel giudizio di legittimità la dichiarazione della nullità della notifica dell'originaria citazione, non comporta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della tempestiva riassunzione del processo dinnanzi al giudice di primo grado e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all'atto invalido, si ha la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.
Cass. civ. n. 30969/2023
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.
Cass. civ. n. 29987/2023
In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.
Cass. civ. n. 28452/2023
Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale.
Cass. civ. n. 26562/2023
In materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimettere l'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti necessari).
Cass. civ. n. 19296/2023
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa.
Cass. civ. n. 2829/2023
In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).
Cass. civ. n. 891/2023
In tema di impugnazioni, l'appellante può limitarsi a porre a fondamento del gravame la mancata sospensione del giudizio di primo grado, senza alcuna deduzione sulle questioni di merito, sempre che specifichi che l'arresto del procedimento è funzionale all'attesa di una pronuncia che influirà sull'esito della lite.
Cass. civ. n. 25317/2021
Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita).
Cass. civ. n. 6494/2021
La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2015).
Cass. civ. n. 26729/2019
In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).
Cass. civ. n. 33456/2019
L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo; qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2018).
Cass. civ. n. 24017/2017
La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per esservi indicata una data di prima comparizione già scaduta al momento della sua notificazione, ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale.
Cass. civ. n. 27516/2016
In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.
Cass. civ. n. 21219/2016
In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione che deduca esclusivamente il vizio processuale, avendo l'appellante l'onere di proporre anche le censure relative al merito della causa solo in caso di nullità e non anche di inesistenza della notificazione.
Cass. civ. n. 19210/2016
In presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in presenza di due domande, principale e riconvenzionale, volte alla demolizione di fabbricati eretti a distanza non legale, aveva rimesso entrambe al giudice di primo grado, nonostante solo la prima fosse stata esaminata a contraddittorio non integro, perché proposta nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile e difettasse, al contempo, la prova che le distanze tra gli edifici fossero reciprocamente condizionate).
Cass. civ. n. 19214/2015
La sentenza che, regolarmente sottoscritta dal Presidente, anche in qualità di estensore, non rechi i nominativi dei giudici costituenti il collegio deliberante, con conseguente impossibilità di desumerne l'identità, è nulla per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e non per difetto assoluto di sottoscrizione ex art. 161 c.p.c., sicché la Corte d'appello, rilevata anche d'ufficio tale nullità, è tenuta a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c..
Cass. civ. n. 18496/2015
Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile.
Cass. civ. n. 13623/2015
Quando, di fronte ad una declinatoria di competenza pronunciata dal giudice di pace, in una causa esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il tribunale, ove la censura sia infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal tribunale stesso come giudice di primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado. Qualora invece la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e non esistendo una regola omologa a quella dettata per le sentenze del conciliatore dall'art. 353, quarto comma, cod. proc. civ., abrogato dall'art. 89, comma 1, della legge n. 353 del 26 novembre 1990, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve decidere sul merito quale giudice d'appello, e non rimettere la causa dinanzi al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.
Cass. civ. n. 23701/2014
Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia.
Cass. civ. n. 13733/2014
Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale.
Cass. civ. n. 8862/2014
La sentenza d'appello, che confermi il rigetto della domanda principale e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetti altresì la domanda riconvenzionale accolta dal giudice di prime cure, nello statuire nuovamente sulle spese deve provvedere alla liquidazione di entrambi i gradi di giudizio considerando la sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca.
Cass. civ. n. 6259/2014
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.
Cass. civ. n. 22776/2012
L'esame della questione di giurisdizione, ancorché pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito, presuppone pur sempre l'instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra i soggetti investiti della qualità di parte in relazione alla natura del rapporto sostanziale. Ne consegue che, ove in appello sia riscontrato un litisconsorzio necessario pretermesso, la questione di giurisdizione deve essere esaminata nel giudizio di primo grado, una volta ivi ricostituita l'integrità del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Cass. civ. n. 5277/2012
Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito.
Cass. civ. n. 22958/2010
Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c.,non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. (Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito).
Cass. civ. n. 22917/2010
In tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c. ravvivandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, c.p.c. Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 354, secondo comma, c.p.c. ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.
Cass. civ. n. 22914/2010
In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse.
Cass. civ. n. 704/2010
Il giudice di appello, che pronunci la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa interruzione del processo a seguito della dichiarazione del sopravvenuto raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di prima istanza di una parte costituita originariamente mediante il suo rappresentante legale, deve trattenere la causa in decisione e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod. proc. civ.). Ne consegue che la decisione del giudice di appello deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso sul presupposto che il giudice di appello aveva espresso le proprie valutazioni nella propria sentenza in modo del tutto autonomo rispetto alle considerazioni logiche operate nella sentenza nulla di primo grado, considerando, altresì, pienamente legittima l'utilizzabilità della relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado, nel quale la parte divenuta maggiorenne si era ritualmente costituita, senza, perciò, che si fosse verificata alcuna lesione del principio del contraddittorio).
Cass. civ. n. 23634/2009
In tema di regolamento delle spese di lite nel giudizio d'appello, il principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, non risulta violato nel caso in cui il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita, riguardante entrambi i gradi, dell'esito della lite.
Cass. civ. n. 11317/2009
La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla "vocatio in ius", non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, senza che, tuttavia, sia necessario disporre la rinnovazione dell'atto di evocazione in giudizio, giacché l'effetto sanante, in relazione a tale atto, deve considerarsi prodottosi, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante "ex nunc", poiché, diversamente opinando, si verrebbe a configurare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale.
Cass. civ. n. 7548/2009
Nel rito del lavoro e in quello locatizio, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata proposta con atto di citazione con suo conseguente deposito in cancelleria, il giudice è tenuto comunque a fissare l'udienza di discussione con decreto, che deve essere notificato dall'opponente alla controparte, poiché, solo in tal modo, si completa lo schema formale della "editio actionis", con la conseguenza che, difettando tale adempimento giudiziale, in caso di mancata costituzione del convenuto, viene a configurarsi la nullità di tutti gli atti successivi del processo, la cui dichiarazione, da parte del giudice di appello, comporta non già la prosecuzione del giudizio in grado di appello, ma la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., in dipendenza della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio verificatisi nei confronti del convenuto ed al fine di garantire a quest'ultimo il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela processuali consentiti dall'ordinamento, quale la possibilità di proposizione della domanda riconvenzionale, esperibili solo in primo grado.
Cass. civ. n. 4488/2009
In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma primo, cod. proc. civ.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.
Cass. civ. n. 14343/2008
La rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c., ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili o analoghe, essendo essa limitata all'ipotesi di riforma della sentenza con cui il tribunale, in base all'art. 308, secondo comma, c.p.c., abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'estinzione del processo, cui va equiparato il caso in cui il giudice monocratico di primo grado ossia dichiarato l'estinzione del giudizio negli stessi modi ; ne consegue che quando, il tribunale, in composizione collegiale o monocratica, ha bensì dichiarato l'estinzione ma ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., cioè con sentenza resa dopo che la causa era stata rimessa per la decisione ex art. 189 c.p.c., il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia.
Cass. civ. n. 12644/2008
Qualora si verifichi, nel processo di primo grado, un evento interruttivo del processo cui faccia seguito un irregolare atto di riassunzione del medesimo, il giudice di appello cui tale irregolarità venga prospettata non può rimettere la causa al primo giudice trattandosi di eventualità non prevista dagli artt. 353 e 354 c.p.c. bensì deve deciderla nel merito ; ne consegue che, ove con l'appello non sia stata avanzata alcuna censura di merito contro la sentenza di primo grado limitandosi il gravame al solo rilievo dei vizi dell'atto di riassunzione è corretta la decisione del giudice di secondo grado che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 10462/2008
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello debba rimettere, ex art. 354 c.p.c., la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, è comunque tenuto a pronunciarsi preliminarmente sulla questione di giurisdizione, procedendo alla rimessione solo in caso di esito positivo, atteso che, nonostante la pregiudizialità del vizio che impone la rimessione, il giudizio sull'integrità del contraddittorio non può che competere al giudice munito di giurisdizione, alla luce del rito applicabile, mentre sarebbe inutile richiederne la decisione da parte del giudice che ne è carente.
Cass. civ. n. 18709/2007
La norma dell'art. 354 c.p.c. – la quale dispone che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio – si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in cui la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per oggettiva inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, necessariamente plurilaterale; tale situazione non si configura nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo jussu judicis ai sensi dell'art. 107 c.p.c. che, pur dando luogo ad un litisconsorzio necessario di natura processuale, risponde ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa) discrezionalmente e insindacabilmente valutate sotto il profilo dell'opportunità dal giudice di primo grado, cui è consentito di revocare, anche tacitamente, l'ordine di intervento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso che, in controversia avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico, lamentava l'omessa considerazione da parte del giudice di appello della violazione dell'ordine di chiamare in causa gli iscritti in graduatoria e la conseguente violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ritenendo che, se disposto l'intervento jussu judicis e rimasto inosservato l'ordine giudiziale, il giudice di merito non aveva cancellato la causa a norma dell'art. 270 comma secondo c.p.c., l'ordine doveva ritenersi tacitamente revocato).
Cass. civ. n. 14650/2006
La nullità degli atti successivi all'interruzione del processo, conseguente alla irregolare riassunzione del medesimo, non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullità del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, per cui lo stesso deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in virtù della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame. (In applicazione di detto principio la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, in quanto il giudice d'appello non aveva provveduto alla rinnovazione degli atti successivi alla irregolare riassunzione del giudizio di primo grado).