Art. 354 – Codice di procedura civile – Rimessione al primo giudice

Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 23764/2025

In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato, sicché, laddove sia mancata, nelle fasi di merito, la partecipazione di quest'ultimo al giudizio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 383, comma 3, c.p.c., fermo restando che, ove il vizio venga rilevato, in sede di legittimità, in relazione ad un'azione ab origine improponibile (nella specie, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione del credito), deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, determinando l'anzidetta rimessione un inutile allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., senza attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, tenuto conto della certa non esperibilità dell'azione cui pure non ha partecipato.

Cass. civ. n. 19219/2025

Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice.

Cass. civ. n. 10794/2025

Il giudice d'appello che rinvia la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo, perché con quel provvedimento chiude il giudizio davanti a sé. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'applicabilità del principio anche in ipotesi di erronea rimessione al giudice di primo grado, per vizio di costituzione del giudice, non sindacabile in quanto non impugnata).

Cass. civ. n. 5269/2025

Si configura un vizio di legittima composizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado quando, in conseguenza dell'astensione del relatore, la decisione è assunta da un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, in quanto la previsione dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. 545 del 1992 (ratione temporis applicabile) sulla composizione dei collegi tributari rientra nell'ipotesi di nullità di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la correttezza della sentenza di appello che, dopo aver rilevato la diversa composizione del collegio conseguente all'astensione di un componente del collegio giudicante e la mancanza di un provvedimento di sostituzione del giudice astenutosi con altro giudice, aveva affermato che il collegio decidente, innanzi al quale non si era rinnovata la discussione, non era stato regolarmente composto).

Cass. civ. n. 8868/2024

In tema di indennità da occupazione legittima, la Corte di appello, erroneamente adita quale giudice dell'impugnazione, anziché quale giudice competente in unico grado ex art. 20 della l. n. 865 del 1971, ove la domanda di determinazione dell'indennizzo sia stata ritualmente formulata in primo grado, deve comunque decidere nel merito, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

Cass. civ. n. 5196/2024

Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.

Cass. civ. n. 3609/2024

Nei giudizi dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, sono litisconsorti necessari - ai sensi degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950 - il Ministero della salute e la Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ordine professionale di riferimento, con conseguente nullità rilevabile di ufficio della decisione deliberata senza ordinare l'integrazione del contraddittorio, per violazione dell'art. 102 c.p.c. ed applicabilità dell'art. 354, comma 1, c.p.c.

Cass. civ. n. 3134/2024

La nullità del procedimento per pretermissione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza.

Cass. civ. n. 33345/2023

Nel giudizio di legittimità la dichiarazione della nullità della notifica dell'originaria citazione, non comporta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della tempestiva riassunzione del processo dinnanzi al giudice di primo grado e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all'atto invalido, si ha la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.

Cass. civ. n. 30969/2023

Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.

Cass. civ. n. 28452/2023

Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, contenute in una comparsa di intervento non notificata personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato tale nullità, decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice - attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. - trattandosi di nullità relativa che, a differenza di quella afferente alla notificazione della citazione introduttiva, presuppone una valida costituzione del rapporto processuale.

Cass. civ. n. 19296/2023

L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa.

Cass. civ. n. 2829/2023

In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).

Cass. civ. n. 891/2023

In tema di impugnazioni, l'appellante può limitarsi a porre a fondamento del gravame la mancata sospensione del giudizio di primo grado, senza alcuna deduzione sulle questioni di merito, sempre che specifichi che l'arresto del procedimento è funzionale all'attesa di una pronuncia che influirà sull'esito della lite.

Cass. civ. n. 24017/2017

La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per esservi indicata una data di prima comparizione già scaduta al momento della sua notificazione, ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale.

Cass. civ. n. 8862/2014

La sentenza d'appello, che confermi il rigetto della domanda principale e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetti altresì la domanda riconvenzionale accolta dal giudice di prime cure, nello statuire nuovamente sulle spese deve provvedere alla liquidazione di entrambi i gradi di giudizio considerando la sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca.

Cass. civ. n. 6259/2014

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

Cass. civ. n. 10782/2003

Nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice adito anteriormente alla notificazione, il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda, sulla validità della quale non possono riverberarsi, ostandovi il disposto dell'art. 159 c.p.c., i vizi incidenti sulla successiva fase della vocatio in ius, attuata mediante la notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue che il giudice di appello, il quale accerti l'inesistenza agli atti dell'originale della notifica del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, una volta dichiarata la nullità della notificazione, e, conseguentemente, della sentenza, deve rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., perché questi, previa fissazione di una nuova udienza, assegni al ricorrente un nuovo termine, ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.c., per rinnovare la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione della nuova udienza.

Cass. civ. n. 10688/2003

La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado si impone anche quando, attraverso un'erronea dichiarazione di interruzione, il giudice di primo grado abbia malamente estromesso dal processo una parte che doveva, invece, parteciparvi. (Nella specie il giudice di primo grado, a seguito dell'istituzione delle aziende sanitarie locali disposta dal D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, aveva dichiarato l'interruzione del processo in corso nei confronti di un'unità sanitaria locale, ritenendo che detto D.L.vo avesse determinato l'estinzione delle USL, con conseguente verificazione di un'ipotesi di successione a titolo universale nel processo).

Cass. civ. n. 432/2003

La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio, che impone la rimessione stessa, e, pertanto, il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado.

Cass. civ. n. 10666/2002

L'irregolare comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado – a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c., ma rende operante il potere-dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita «in prime cure» dall'anzidetta irregolarità.

Cass. civ. n. 2084/2002

Ai sensi dell'art. 354 c.p.c. il processo può regredire dall'appello al primo grado nei soli casi tassativamente previsti da detta norma; pertanto, è viziata la sentenza con cui il giudice d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. (per essere stata emessa, in un giudizio in cui erano proposte una domanda principale e una riconvenzionale, su istanza del solo attore dopo la precisazione delle conclusioni), rimette le parti davanti al primo giudice.

Cass. civ. n. 2918/2001

Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove (o riconvenzionali) non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353, 354 del codice di rito, atteso, altresì, che la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi de qua, presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale.

Cass. civ. n. 423/2001

La mancata sottoscrizione della sentenza di appello da parte del presidente del collegio determina la nullità insanabile della decisione e, se rilevata nel giudizio di legittimità, comporta la dichiarazione di nullità della medesima sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354 e 383 c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale, in sede di rinvio, non ha la funzione della mera rinnovazione della pronunzia, ma viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia.

Cass. civ. n. 12802/2000

La nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda di annullamento del contratto per violenza morale senza rispettare il contraddittorio tra tutte le parti originarie – per essere stata estromessa una società dichiarata fallita, inizialmente in lite – non comporta che la causa debba essere rimessa davanti al primo giudice, ove il giudice di appello sia investito anche della questione della nullità dell'accordo, per l'effetto devolutivo dell'appello principale e incidentale.

Cass. civ. n. 9675/2000

Non rientra tra le ipotesi tassative di nullità, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., nelle quali il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice il caso in cui, in un giudizio possessorio, il primo giudice, decidendo direttamente il merito dopo essersi riservato, limitatamente alla richiesta di provvedimenti provvisori, aveva finito per negare alle parti l'ulteriore fase di trattazione ed istruzione del merito stesso, senza previamente fissare, al fine di unificare le due fasi in cui si articola il giudizio possessorio e definire immediatamente la lite, l'udienza di precisazione delle conclusioni, anche in relazione alla domanda riconvenzionale proposta. Pertanto, in detta ipotesi, il giudice di appello deve, in applicazione del principio della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, trattenere la causa e giudicare nel merito anche in ordine alla domanda riconvenzionale.

Cass. civ. n. 7227/2000

Nel rito del lavoro, la nullità, attinente alla fase della vocatio in ius, prodotta dalla mancata indicazione nella copia notificata del ricorso della data dell'udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, determina – in caso di mancata costituzione del convenuto – la nullità di tutti i successivi atti del processo, la cui dichiarazione, da parte del giudice d'appello, se non pregiudica la validità del ricorso e il diritto dell'attore alla decisione, comporta non già la prosecuzione del giudizio nel grado d'appello, ma la rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma dell'art. 354 c.p.c. Infatti la ratio legis alla base delle ipotesi di tale rimessione sussiste pienamente anche riguardo alla nullità in esame, poiché, non essendo state poste in essere le condizioni minimali per l'esercizio del diritto di difesa in primo grado, in danno di una delle parti, la mancata regressione del giudizio al primo grado sarebbe lesiva dei fondamentali principi di parità tra le parti nel processo e di garanzia del contraddittorio, in particolare comportando una grave distorsione nell'equilibrio e nella struttura stessa del processo del lavoro, nonché l'espropriazione del convenuto della possibilità di ricorrere ai mezzi di tutela, quale la proposizione della domanda riconvenzionale, esperibili soltanto in primo grado.

Cass. civ. n. 6808/2000

Il vizio di omessa attivazione del contraddittorio è un vizio non formale di attività e la nullità che ne scaturisce prescinde dal principio di tassatività di cui all'art. 156, comma primo c.p.c., soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo e al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione e le sue conseguenze si differenziano a seconda che sia fatta valere in appello, nel qual caso si fa luogo a rimessione al primo giudice solo nei casi tassativamente previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c., o in sede di legittimità, nel qual caso deve farsi necessariamente luogo a rinvio ad altro giudice di merito; con riferimento alla nullità per violazione del contraddittorio consistita nella mancata dissociazione dell'udienza di prima comparizione e di trattazione e nell'omessa assegnazione al convenuto del termine ex art. 180 c.p.c.: qualora il giudice d'appello ritenga sussistente il vizio, non vertendosi in un'ipotesi di cui all'articolo 354 cit., rimetterà in termini le parti per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado, qualora lo ritenga insussistente, potrà farsi luogo a ricorso per cassazione per violazione di legge e la sentenza impugnata potrà essere cassata con rinvio ad altro giudice d'appello che provveda alla remissione in termini.

Cass. civ. n. 5471/2000

Il caso di erronea dichiarazione da parte del giudice di primo grado della nullità dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie per la redazione della procura speciale alle liti su un foglio separato e tuttavia spillato al ricorso) non è ricompreso tra le ipotesi, specificate dall'art. 354 c.p.c. (non passibile di interpretazione analogica), di rimessione della causa al giudice di primo grado da parte del giudice di appello, il quale deve quindi procedere all'esame del merito della causa. Ne consegue che in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado, non è applicabile l'art. 383, ultimo comma, e la causa va rinviata ad un giudice d'appello.

Cass. civ. n. 4986/2000

Dichiarata nulla dal giudice di appello la sentenza del giudice di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, all'omissione del contestuale provvedimento di rinvio della causa al primo giudice, che deve esser espresso perché alla declaratoria di nullità non consegue necessariamente la rimessione al primo giudice, costituisce violazione dell'art. 354 c.p.c. e determina la cassazione della sentenza di appello, con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 13056/1999

Se il giudice d'appello accerti la nullità della notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di primo grado, nel quale il convenuto, dichiarato contumace per omesso rilievo del vizio invalidante, si sia costituito dopo la prima udienza e, pertanto, nel corso del processo, non deve disporre la rimessione al primo giudice, a norma dell'art. 354, primo comma, c.p.c., per la rinnovazione della notificazione invalida, ma solo ammettere la parte a compiere nel giudizio d'appello le attività istruttorie che non aveva potuto espletare, sempre però che le stesse siano esperibili in tale fase; già nel giudizio di primo grado, infatti, nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione, la costituzione tardiva del convenuto contumace non comporta la rinnovazione della notificazione stessa, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ma, a norma dell'art. 294 c.p.c., la rimessione in termini di tale parte, sempre, peraltro, che dimostri che la (particolare) nullità della notificazione gli ha impedito la conoscenza del processo.

Cass. civ. n. 12052/1999

Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale concretandosi in una deroga al principio secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi d'impugnazione, e, pertanto, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., tra i quali non rientra l'ipotesi di erronea dichiarazione, in primo grado, della contumacia di una parte.

Cass. civ. n. 7054/1999

Nel caso in cui sia stata accertata, dal giudice di appello, una nullità non sanata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (nella specie, per incertezza assoluta del giudice adito, in un procedimento svoltosi nella contumacia del convenuto, che abbia poi provveduto ad impugnare la decisione), esso giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., né può definire l'intero giudizio in ragione di tale nullità, limitandosi alla declaratoria della nullità di quell'atto introduttivo e degli atti conseguenti, sentenza inclusa. Il giudice di appello deve, invece, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, consentire poi le attività impedite dalla stessa nullità, e, quindi, consecutivamente decidere la causa nel merito, salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito.

Cass. civ. n. 6879/1999

Al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c. in cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado, la nullità di detto giudizio irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto impone al giudice di appello di decidere il merito della causa previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attività che gli erano state impedite in conseguenza della nullità. (Nella specie la sentenza di primo grado aveva deciso la causa nel merito, nella contumacia del convenuto, nonostante con l'atto di citazione fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale. Il giudice d'appello aveva dichiarato la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, escludendo sia di poter rimettere la causa al primo giudice, sia di poterla trattenere per la decisione nel merito. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. civ. n. 1267/1999

Nel vigente sistema giusprocessualistico, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., la regressione del giudizio dal secondo al primo grado è prevista e consentita solo eccezionalmente, in ipotesi tassativamente determinate. Pertanto, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia pronunciato su di una domanda, accogliendola sulla base di una determinata soluzione di una questione pregiudiziale o preliminare, di cui all'art. 279, comma secondo, n. 2, c.p.c., il giudice di appello, il quale, in riforma della decisione impugnata, risolva la questione cennata in senso opposto a quello da tale decisione risultante, non può rimettere le parti innanzi al primo giudice perché questo delibi la domanda sotto altri, sottordinati, profili, ma, a mente dell'art. 354, comma primo, c.p.c., deve trattenere la causa e deciderla senz'altro nel merito, con ciò intendendosi pienamente realizzata la garanzia del doppio grado di giudizio, essendo, per il relativo soddisfacimento, sufficiente che il primo giudice, benché in grado di esaminare le domande e le eccezioni in tutta la loro estensione, si sia astenuto sul merito delle stesse in conseguenza della soluzione data alla questione pregiudiziale o preliminare.

Cass. civ. n. 1158/1999

L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro. Né rileva in contrario che, nelle more del giudizio (anche se, come nella specie, in data anteriore alla prima udienza), uno dei comproprietari del bene abbia acquisito le quote degli altri, ove l'acquisto sia avvenuto a titolo particolare, in quanto la partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari deve essere accertata con riguardo al momento della notifica dell'atto introduttivo dello stesso. Ed infatti, a differenza della ipotesi in cui l'acquisto della totalità delle quote da parte di uno dei comproprietari avvenga a titolo universale, ipotesi nella quale il processo deve proseguire nei soli suoi confronti, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., nel caso di trasferimento a titolo particolare il rapporto processuale continua tra le parti originarie, e solo dopo la riassunzione e sempre che le parti vi consentano, il processo può proseguire nei confronti dell'unica ormai interessata, e le altre possono esserne estromesse.

Cass. civ. n. 927/1999

La nullità della sentenza priva delle sottoscrizioni dei magistrati che l'hanno redatta è deducibile al di fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione, va rilevata anche d'ufficio, e comporta, anche in esito al giudizio di cassazione, la rimessione della causa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione. (Nella specie, la S.C., rilevata la nullità per detto motivo della impugnata sentenza d'appello, priva di ogni sottoscrizione giusta la copia autentica prodotta ex art. 369 c.p.c., ha rinviato la causa al medesimo giudice di secondo grado).

Cass. civ. n. 4403/1998

Gli artt. 353 e 354 c.p.c. sulla remissione della causa al primo giudice, integrano disposizioni eccezionali, rispetto al principio generale secondo cui la nullità della sentenza appellabile si traduce in motivo di impugnazione e non dispensa il giudice di appello dalla trattazione e dalla decisione nel merito, e – quindi – sono suscettibili di interpretazione estensiva ma non anche di applicazione analogica all'infuori dei casi espressamente e tassativamente elencati. D'altronde, le regole in tema di astensione e di ricusazione del giudice ed i provvedimenti che ne facciano applicazione, riguardando la composizione del collegio per una determinata controversia nell'ambito dello stesso ufficio, non toccano la sussistenza della potestas iudicandi del singolo magistrato (la quale deriva dalla sua appartenenza all'ordine giudiziario ed all'organo munito di giurisdizione e competenza), ma attengono ai presupposti per l'esercizio in concreto delle relative funzioni. Da ciò consegue che la partecipazione al collegio di un giudice in precedenza autorizzato ad astenersi per una certa causa, se infirma la sentenza in essa resa, non legittima l'applicazione dei predetti artt. 353 e 354, perché implica un vizio che non è contemplato dalle norme medesime e che non è assimilabile a quelli del difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante, ovvero del difetto di sottoscrizione della sentenza, essendo queste ultime ipotesi caratterizzate dall'inesistenza dell'atto decisorio, per effetto della provenienza da un soggetto privo di attribuzioni giurisdizionali, o per effetto della non riferibilità ad un soggetto munito delle attribuzioni stesse.

Cass. civ. n. 8191/1997

Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio, in caso di sentenza di appello che disponga la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, decorre dalla notificazione (e non anche dalla mera comunicazione) della sentenza predetta e, in mancanza di tale notifica, dalla scadenza del termine generale previsto dall'art. 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza), non essendo seriamente ipotizzabile che la riassunzione de qua possa avvenire senza prefissati limiti temporali. Nella (particolare) ipotesi in cui la sentenza di appello contenga un mero errore materiale, il termine annuale previsto dal ricordato art. 327 del codice di rito inizierà a decorrere dalla data di annotazione, in calce alla stessa, della correlata ordinanza di correzione (e non dalla data della sua pubblicazione) soltanto in quei limitati, specifici e peculiari casi in cui detto errore, non risultando chiaramente percepibile, possa ingenerare legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione, ma non anche nella ipotesi in cui la sua evidenza lo renda praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione del dictum e del decisum del giudice di appello.

Cass. civ. n. 9345/1997

L'illegittima estromissione di una parte, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c. impone la rimessione della causa dal giudice d'appello a quello di primo grado, si realizza solo quando quest'ultimo emetta una sentenza a contraddittorio non integro, per avere impedito ad una delle parti di parteciparvi.

Cass. civ. n. 2493/1996

Il giudice di appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione (automatica) del processo a seguito della morte del procuratore, deve trattenere la causa e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello debba rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 c.p.c.). Ne consegue che la decisione del giudice di appello deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza dichiarata nulla. (Nella specie, a seguito del mancato riconoscimento della causa di nullità, la corte di appello aveva, invece, espresso in gran parte le proprie valutazioni sulle considerazioni logiche e giuridiche operate dal giudice di primo grado).

Cass. civ. n. 10388/1995

In ipotesi di nullità del giudizio di primo grado, proseguito da quel giudice, che malgrado la costituzione tardiva dell'attore e nella contumacia del convenuto, non abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il giudice d'appello, innanzi al quale tale nullità sia stata dedotta, deve dichiarare la nullità degli atti del procedimento di primo grado successivi alla notifica della citazione introduttiva e, con separata ordinanza, disporre per l'ulteriore trattazione della causa dinanzi a sé in applicazione del principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame, senza alcuna possibilità del rinvio della causa al primo giudice, attesa la tassatività e la non estensibilità, per analogia, dei casi in cui il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ed a rimettere le parti davanti al primo giudice.

Cass. civ. n. 2735/1995

In caso di nullità intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione ad una delle parti costituite di un'ordinanza emanata fuori udienza, il dovere del giudice di appello di decidere il merito (art. 354 c.p.c.), previa l'eventuale rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio contraddittorio, presuppone che sia proposta una domanda sul merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata con cui l'appello era stato dichiarato inammissibile perché l'appellante si era limitato a chiedere una declaratoria di nullità ed inefficacia della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio).

Cass. civ. n. 9105/1995

L'appello, essendo volto, quale mezzo di gravame, non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, bensì alla rinnovazione del giudizio di merito, non realizza la sua funzione tipica se non è articolato in modo da riproporre al secondo giudice, attraverso censure di merito, i termini sostanziali della controversia da decidere. Pertanto, in vista di detta finalità, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice, non rientranti in alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., hanno carattere strumentale e meramente subordinato perché esse non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata; tutela che è, invece, connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, bensì al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva dichiarato inammissibile il motivo d'appello per non avere l'appellante prospettato le questioni difensive che si assumevano pretermesse da parte del primo giudice, affinché fossero esaminate nel merito del giudizio di gravame).

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