Cass. civ. n. 13041 del 21 dicembre 1995

Testo massima n. 1


Il principio per il quale il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. produce l'interruzione del procedimento solo se il procuratore della parte cui si riferisce l'evento interruttivo lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, operando in mancanza il principio della ultrattività della procura ad litem, vale solo nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Ne consegue che è inammissibile l'appello proposto dalla parte nei cui confronti si sia verificata (durante il procedimento di primo grado) la perdita della capacità di stare in giudizio quale legale rappresentante del figlio, per l'intervenuto conseguimento della maggiore età da parte di quest'ultimo.

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