Cass. civ. n. 2243 del 27 febbraio 1995

Testo massima n. 1


L'atto di transazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione, qualora, pur contenendo la rinuncia all'impugnazione, non sia idoneo a determinare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (perché non sottoscritto anche dal difensore del ricorrente per il giudizio di legittimità), è atto idoneo a comportare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuto il difetto di interesse a proseguire il processo.

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