Cass. civ. n. 338 del 13 gennaio 1995

Testo massima n. 1


La notifica della sentenza eseguita mediante il servizio postale deve considerarsi non avvenuta – con la conseguente impossibilità di far riferimento al termine breve ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione – ove manchi agli atti l'avviso di ricevimento, che ai sensi dell'art. 4 della L. 20 novembre 1982, n. 890, costituisce prova dell'esecuzione della notifica a mezzo del servizio predetto.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE