Cass. civ. n. 3688 del 29 marzo 1995

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi in cui l'appellante incidentale si sia costituito in cancelleria nello stesso giorno fissato per la udienza di prima comparizione senza comparire alla udienza e il fascicolo di parte sia stato accettato dal cancelliere senza la annotazione di alcun rilievo formale – il che fa presumere la regolarità degli atti depositati e quindi la regolare costituzione della parte, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali – la proposizione dell'appello incidentale va ritenuta tempestiva, atteso che la questione dell'anteriorità o meno della costituzione in cancelleria rispetto alla prima udienza va risolta nel senso della anteriorità della costituzione, in coerenza con la norma dell'art. 343 c.p.c., che prevede la costituzione in cancelleria e la prima udienza quale termine ultimo per proporre, a pena di decadenza, l'eventuale appello incidentale, ed essendo contrario alla logica prima ancora che al diritto supporre che la parte, che ben poteva comparire alla prima udienza, non sia in questa comparsa e si sia poi costituita in cancelleria, quando si era già verificato l'effetto preclusivo per la proposizione dell'appello incidentale.

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