Cass. civ. n. 5689 del 24 maggio 1995
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Anche nei confronti degli enti pubblici non difesi dall'Avvocatura dello Stato, costituiti in giudizio, il termine breve per proporre l'impugnazione – ivi compresa quella di cui all'art. 362 c.p.c. – decorre dalla notificazione della decisione fatta nel domicilio eletto per il giudizio, con la conseguente inidoneità a fare decorrere tale termine dalla notifica effettuata presso la sede effettiva dell'ente.