Cass. civ. n. 5803 del 25 maggio 1995

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che chieda l'ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato per titoli, per l'iscrizione all'albo degli psicologi (nell'ipotesi, a seguito di rigetto della domanda d'ammissione da parte della commissione esaminatrice) spetta, anche in via d'urgenza, al giudice ordinario – il quale può provvedere al riguardo con pienezza di poteri e, quindi, anche con pronunzie di condanna ad ammettere al concorso – essendo l'indicata tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell'interessato, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al descritto concorso.

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