Cass. civ. n. 664 del 8 marzo 1972

Testo massima n. 1


Il comportamento di chi, dopo aver emesso una proposta — irrevocabile o meno — dichiara di non mantenerla, non può ricevere altra configurazione che quella della revoca della proposta e non può che dar luogo alla responsabilità prevista nell'art. 1328 c.c. ovvero, se del caso, a quella conseguente all'inosservanza dell'obbligo di correttezza, sancito dall'art. 1337 c.c., nonché, ove si riveli configurabile, ad altra maggiore responsabilità per illiceità di condotta.

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