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Art. 1328 — Revoca della proposta e dell’accettazione

Art. 1328 — Revoca della proposta e dell’accettazione

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso . Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.

L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza [ 1335 ] del proponente prima dell’accettazione [ 1329, 1335 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7543/2016

L’art. 1328, comma 1, c.c., il quale prevede che la proposta contrattuale può essere revocata finché il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell’accettazione dal comma 2, nonché tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che la revoca si perfeziona quando sia spedita all’indirizzo dell’accettante, prima che l’accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, mentre resta irrilevante che l’accettante ne abbia notizia in un momento successivo a quello in cui l’accettazione sia giunta a conoscenza del preponente, restando tutelato l’affidamento dell’accettante, in tale evenienza, dalla previsione di un indennizzo a carico del proponente per le spese e le eventuali perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.

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Cass. pen. n. 2020/1991

La richiesta di applicazione della pena è una forma di ammissione di responsabilità da parte dell’imputato nel senso che costui implicitamente e volontariamente rinuncia ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza la cui tutela rimane solo affidata al potere del giudice di emettere, se del caso, una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Inoltre la richiesta stessa, nel determinare la transazione sulla pena, comporta l’accettazione, da parte dell’imputato, degli elementi probatori acquisiti agli atti, con implicita rinuncia al diritto di difendersi provando.

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Cass. civ. n. 1072/1985

La proposta — salvo che essa sia irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. — può essere dal proponente revocata senza bisogno di alcuna motivazione o giustificazione e senza dover attendere che sia trascorso il termine ordinariamente necessario, secondo la natura dell’affare o gli usi, perché gli pervenga l’accettazione della controparte, in quanto tale termine, previsto dal secondo comma dell’art. 1326 c.c., non concerne l’istituto della revoca ma il diverso istituto della caducazione automatica (senza cioè bisogno di alcuna revoca) della proposta.

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Cass. civ. n. 664/1972

Il comportamento di chi, dopo aver emesso una proposta — irrevocabile o meno — dichiara di non mantenerla, non può ricevere altra configurazione che quella della revoca della proposta e non può che dar luogo alla responsabilità prevista nell’art. 1328 c.c. ovvero, se del caso, a quella conseguente all’inosservanza dell’obbligo di correttezza, sancito dall’art. 1337 c.c., nonché, ove si riveli configurabile, ad altra maggiore responsabilità per illiceità di condotta.

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Cass. civ. n. 282/1972

Anche nell’ipotesi di negozio per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la revoca della proposta non è soggetta a tale forma, essendo solo indispensabile che essa sia fatta in modo tale da essere conosciuta dall’altra parte e sia emessa prima che al proponente sia giunta notizia dell’accettazione.

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