Cass. civ. n. 282 del 7 febbraio 1972
Testo massima n. 1
Anche nell'ipotesi di negozio per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la revoca della proposta non è soggetta a tale forma, essendo solo indispensabile che essa sia fatta in modo tale da essere conosciuta dall'altra parte e sia emessa prima che al proponente sia giunta notizia dell'accettazione.