Cass. civ. n. 8372 del 29 luglio 1995

Testo massima n. 1


La notificazione è giuridicamente inesistente quando manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, ossia sia tale da non consentirne l'assunzione nel tipico atto delineato dalla legge; essa è, invece, nulla allorquando è effettuata in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quella stabilita dalla legge, ma che abbiano sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione stessa. Pertanto, è nulla, e non inesistente, la notificazione del ricorso per cassazione avvenuta nel domicilio eletto presso il difensore di più resistenti, con consegna di un'unica copia a mani di persona addetta allo studio; nullità che non può essere, però, dichiarata nel caso in cui i resistenti stessi si siano costituiti, notificando tempestivamente il controricorso, nel termine di cui all'art. 370 c.p.c.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE