Cass. civ. n. 1410 del 22 febbraio 1996

Testo massima n. 1


Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interventore adesivo dipendente deve essere considerato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da considerarsi come ricorso principale, atteso che il detto interventore — il quale non può proporre impugnazione in via autonoma, salvo che per la parte relativa alla statuizione di condanna alle spese giudiziali (nella specie, non oggetto di impugnazione) — conserva la sua posizione processuale secondaria e subordinata rispetto a quella della parte adiuvata, e può quindi aderire all'impugnazione da questa proposta.

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