Cass. civ. n. 2512 del 22 marzo 1996
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione immobiliare il debitore esecutato è carente di interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi, per violazione delle disposizioni che disciplinano le modalità dell'incanto, se non deduce contestualmente che dalla violazione di esse gli è derivata la lesione del diritto a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile, avendo impedito ulteriori e più convenienti offerte.