Cass. civ. n. 6482 del 18 luglio 1996
Testo massima n. 1
Nell'assicurazione per conto altrui, quali sono quelle stipulate dagli enti ospedalieri per dare esecuzione alla disposizione dell'art. 30 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, il contraente non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo indipendentemente dalla preventiva dichiarazione di volere utilizzare il rapporto, richiesta, invece, dall'art. 1411 c.c. per i contratti a favore di terzi, nella cui categoria rientrano, pur distinguendosi per la diversa disciplina a cui sono assoggettate, le assicurazioni a favore di terzo; ne consegue che il contraente, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell'interesse dell'assicurato, non è responsabile dei danni che quest'ultimo, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbia subito a causa della loro prescrizione.