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Art. 1891 — Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Art. 1891 — Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta [ 963 ], il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione [ 2756 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4923/2018

Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l’indennizzo in luogo dell’avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente detta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, c.c, atteso che tale norma configura un’ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell’avente diritto che, quanto all’incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l’esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza.

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Cass. civ. n. 30653/2017

Nell’assicurazione per conto altrui i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell’art. 1891, comma 2, c.c., sicché l’assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione dell’assicurato a proporre direttamente la domanda di pagamento dell’indennizzo in virtù di polizza stipulata dalla A.U.S.L. a garanzia degli infortuni, compresi quelli “in itinere”, subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale espletata da medici addetti al servizio di continuità assistenziale in convenzione con l’A.U.S.L.).

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Cass. civ. n. 11124/2013

Nell’assicurazione per conto altrui è facoltà delle parti subordinare l’efficacia della polizza alla sottoscrizione, oltre che del contraente, anche del terzo beneficiario. Tuttavia, tale onere di forma, avente natura convenzionale, può essere revocato per volontà, anche implicita, delle parti stesse, come avviene nel caso in cui il beneficiario non sottoscrittore della polizza chieda – ed ottenga – un aumento della somma assicurata.

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Cass. civ. n. 22809/2009

Nell’assicurazione per conto di chi spetta, come nell’assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell’assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell’assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all’assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell’interesse assicurato o al solo contraente. (Nella specie, riguardante un contratto di assicurazione stipulato dall’Associazione Nazionale Libera Caccia in favore di un associato, la S.C., respingendo il ricorso, ha rilevato la correttezza della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di pagamento dell’indennizzo proposta da quest’ultimo, ritenendo che la compagnia di assicurazioni fosse legittimata ad eccepire il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della suddetta associazione, sebbene a quest’ultima l’associato lo avesse regolarmente versato).

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Cass. civ. n. 8670/2009

Nell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui, il contraente ha l’obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l’assicurato sia dell’esistenza dell’assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti “ex contractu” all’esercizio del diritto al pagamento dell’indennizzo; la violazione di tale obbligo comporta l’inopponibilità all’assicurato delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza.

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Cass. civ. n. 8063/2008

Nell’assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l’indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso per effetto della consegna delle merce alla persona incaricata del trasporto si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell’art. 1510 c.c. Quando, invece, il venditore provvede da sé a trasportare la merce al domicilio del compratore, non può trovare applicazione la disciplina di cui al citato art. 1510, con la conseguenza che, in caso di perimento della merce durante il trasporto e prima della consegna al compratore, legittimato a domandare il pagamento dell’indennizzo assicurativo è il venditore.

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Cass. civ. n. 26253/2007

Nell’assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all’indennità chi al momento dell’evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l’indennità in luogo dell’avente diritto se quest’ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di assicurazione stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato la carenza di legittimazione del vettore ad agire contro l’assicuratore per il pagamento dell’indennizzo, a seguito della rapina su un furgone portavalori, dal momento che i valori perduti non appartenevano al vettore, ma ad altro soggetto, e che non poteva ravvisarsi nel comportamento dell’assicurato, che non aveva profittato dell’assicurazione, il di lui «espresso consenso» a che il contraente esercitasse i diritti derivanti dalla polizza, ai sensi del secondo comma dell’art. 1891 c.c.).

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Cass. civ. n. 18514/2007

In tema di assicurazione per conto di chi spetta nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo all’altro, il diritto all’indennizzo nell’ipotesi di perimento delle cose consegnate va riconosciuto non al mittente-venditore, bensì all’acquirente destinatario della merce in quanto titolare dell’interesse tutelato dalla garanzia assicurativa, dovendosi fare applicazione dell’art. 1510, secondo comma, c.c., per cui il venditore, rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose oggetto della vendita, non solo si libera dell’obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che, a seguito di detta consegna, la qualità di assicurato si trasferisce dal venditore all’acquirente.

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Cass. civ. n. 9053/2007

In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l’art. 1891, secondo comma, c.c., nel prescrivere che ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l’assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita, anche se, perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, sia tuttavia idoneo a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. Peraltro, la citata norma non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all’assicuratore, sicché nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ed efficacia interruttiva della prescrizione. (Nella specie, relativa ad una controversia in cui il ricorrente aveva convenuto in giudizio l’azienda datrice di lavoro e la compagnia assicuratrice chiedendo la condanna di quest’ultima e in subordine anche della prima al pagamento degli indennizzi previsti dalla polizza assicuratrice contro gli infortuni stipulata dall’azienda per le lesioni subiti in un incidente occorso lungo il percorso per recarsi ad un incontro di lavoro, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata perché venisse deciso sulla questione dell’interruzione della prescrizione verificando la sussistenza o meno di fatti idonei a produrre l’interruzione stessa, in relazione ad una valida dichiarazione di consenso dell’assicurato all’esercizio da parte del contraente dei diritti derivanti dal contratto sulla base degli atti ritualmente acquisiti al processo, che avrebbero potuto essere esaminati anche d’ufficio dal giudice adito, che aveva invece omesso tale indagine).

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Cass. civ. n. 9284/2005

L’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, fattispecie contrattuale stipulata da un interposto a favore di un terzo onde far conseguire a quest’ultimo un servizio (quello, cioè, di assicurazione), si configura, sul piano morfologico, quale vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo (come dimostrato dalla tipicità della regolamentazione di cui all’art. 1891 c.c. e dalla considerazione che, in caso di piena identità tra le due fattispecie, non sarebbe sorta la necessità di una specifica normativa al riguardo), sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell’istituto ex art. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Ne consegue che, con specifico riferimento al requisito dell’«interesse» questo risulta, nell’assicurazione ex art. 1891, di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo esso venir valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell’assicurato-terzo, a norma dell’art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell’art. 1411 c.c:: sotto il primo profilo, l’interesse assicurativo sottende, nella sostanza, una relazione, economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l’effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto); sotto il secondo aspetto; ferma l’operatività del principio generale dell’art. 1411 c.c., l’interesse in discorso non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo; per converso, risolversi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine (nell’affermare il principio di diritto che precede, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la estensibilità ai medici non dipendenti da una casa di cura di un contratto di assicurazione stipulato dalla detta casa di cura, rilevando ancora che, attesa la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente, quest’ultima ben avrebbe potuto essere chiamata a rispondere dell’inadempimento della prestazione medico-professionale del sanitario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest’ultimo).

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Cass. civ. n. 18223/2003

In riferimento al contratto di assicurazione di cose, il cessionario dei diritti derivanti dal contratto viene a trovarsi nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato, nei confronti della società assicuratrice, il cedente, e quindi gli sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente; ne consegue che se il cedente si rende responsabile di negligenze tali da provocare l’inoperatività della garanzia assicurativa, nessun indennizzo assicurativo spetterà al cessionario. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all’indennizzo in capo alla ditta proprietaria di merci vendute «contro documenti» che le aveva assicurate dai rischi dei trasporto con assicurazione «per conto di chi spetta» per l’irregolarità del comportamento del destinatario della merce, che l’aveva lasciata a lungo nel luogo di destinazione, incustodita, prima di andarla a ritirare constatando l’avvenuto furto).

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Cass. civ. n. 4917/2003

Nell’assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui — la cui stipula impedisce al contraente l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l’assicurato, che li acquista direttamente, senza la preventiva dichiarazione di voler profittare del contratto — il contraente ha l’obbligo di informare l’assicurato dell’esistenza dell’assicurazione, alla luce della peculiare configurazione della fattispecie contrattuale de qua, della conseguente estraneità del terzo beneficiario alla stipulazione, del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, tale obbligo rivestendo, per l’effetto, natura contrattuale.

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Cass. civ. n. 5556/2002

All’assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall’art. 1891 c.c., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l’art. 1411, terzo comma, c.c., il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne; ne consegue che, nel, caso in cui il contratto di assicurazione non sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate; è da escludere che il primo possa beneficiare dell’indennità ancorché l’assicurato non abbia profittato dell’assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore. Né da tale comportamento dell’assicurato può trarsi il di lui «espresso consenso» a che il contraente eserciti, secondo quanto prevede il secondo comma del citato art. 1891, i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell’assicurato di avvalersi dell’assicurazione, ma nulla esprime in ordine all’esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall’assicurazione medesima.

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Cass. civ. n. 8658/1995

Nell’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, prevista dall’art. 1891 c.c., il terzo acquista i diritti derivanti dal contratto di assicurazione nel momento in cui si verifica il fatto dannoso ed, allorché richieda l’esecuzione del contratto e l’adempimento delle relative obbligazioni, è sufficiente, secondo il generale principio vigente in materia contrattuale, che provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l’esistenza del contratto e, quindi, dell’obbligo che si assume adempiuto. Pertanto, nel caso in cui l’assicuratore eccepisca la prescrizione del diritto ad ottenere l’indennizzo, per essergli stata presentata la denuncia del sinistro dopo oltre un anno dal fatto, non incombe sul danneggiato l’ulteriore prova di non aver avuto precedentemente conoscenza dell’esistenza della polizza, né che la mancata conoscenza fosse dovuta a fatto e colpa dello stipulante.

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Cass. civ. n. 2140/1995

Dalla polizza di assicurazione per conto di chi spetta, diretta a garantire unicamente la persona che al momento dell’evento dannoso risulta essere proprietaria della merce, non può conseguire, in mancanza di apposita pattuizione, anche la copertura assicurativa del vettore che l’abbia stipulata. Pertanto, i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato ed il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l’espresso consenso dell’assicurato medesimo; né può considerarsi legittimato il contraente in base ad un mandato tacito ad una successiva ratifica dell’operato processuale, ovvero per il solo fatto di aver già risarcito il danneggiato in base ad un contratto diverso, qual è quello di trasporto o di spedizione, in quanto la stipulazione di un’assicurazione per conto di chi spetta, a copertura del rischio della perdita delle cose trasportate non esonera il vettore dalla responsabilità verso il proprietario della merce, il quale, pur potendo agire direttamente verso l’assicuratore ex art. 1891 c.c., abbia preferito agire contro il vettore in base al contratto di trasporto.

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Cass. civ. n. 9584/1994

Nell’assicurazione per conto di chi spetta stipulata dal vettore per i danni alle cose trasportate, la qualità di assicurato, titolare dei diritti derivanti dal contratto, spetta al proprietario delle merci, e non al contraente vettore, la cui copertura per il pregiudizio derivante al suo patrimonio dalla responsabilità per la perdita o il deterioramento delle cose trasportate presuppone una distinta e specifica previsione del contratto assicurativo, non desumibile dalla eventuale rinunzia dell’assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l’indennizzo corrisposto, che ha il limitato scopo di consentire al vettore di resistere alla eventuale pretesa dell’assicuratore e non quello di estendere la copertura assicurativa, anche se l’assicurato non abbia profittato dell’assicurazione, avendo preferito richiedere il risarcimento del danno al vettore, quest’ultimo non può, pertanto, agire contro l’assicuratore senza il consenso dell’assicurato perché l’art. 1891 c.c. espressamente esclude che i diritti derivanti dal contratto possano essere fatti valere dal contraente quando non vi sia stato espresso consenso dell’assicurato e tale norma rende inapplicabile all’assicurazione per conto di chi spetta il generale principio dell’art. 1411 c.c. che, in ipotesi di contratto a favore di terzo, stabilisce che la prestazione rimane al beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne solo se non risulti diversamente dalla natura del contratto.

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