Cass. civ. n. 66 del 8 gennaio 1996

Testo massima n. 1


In sede di rinvio, il divieto di nuove conclusioni implica che la parte non possa proporre domande o eccezioni nuove, o dedurre nuove prove, tale proposizione o deduzione esigendo necessariamente nuove conclusioni, ma non esclude la possibilità di abbandonare (anche solo per effetto dell'omessa riproposizione delle medesime) conclusioni precedentemente adottate, restringendo così il thema decidendum. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso (avverso la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio) relativi a questioni estranee al limitato (thema decidendum) risultante dall'abbandono predetto, non rilevando (ai fini dell'esclusione di detta inammissibilità) che tali questioni (nonostante la loro estraneità al thema decidendum come fissato dalle impugnazioni e dalla richiesta delle parti) siano state egualmente esaminate dal giudice di rinvio.

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