Art. 394 – Codice di procedura civile – Procedimento in sede di rinvio
In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio, ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.
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Cass. civ. n. 20536/2025
In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).
Cass. civ. n. 2365/2025
In tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio.
Cass. civ. n. 24639/2024
L'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio, non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilità del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incombente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, in materia di protezione internazionale, per avere lo straniero riassumente depositato non la copia autentica della decisione rescindente, ma quella comunicata dalla cancelleria ex art. 133 c.p.c.).
Cass. civ. n. 20423/2024
La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa - in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione - non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello, limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili d'ufficio.
Cass. civ. n. 10274/2024
Nel rito tributario, il divieto di produrre nuovi documenti in sede di rinvio (salvo che la loro produzione fosse impossibile in precedenza ovvero sia scaturita dalla pronuncia di legittimità) è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, in caso di mancata eccezione d'inammissibilità o di accettazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 5253/2024
L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice del rinvio potesse rimettere in discussione l'applicabilità del principio di non contestazione affermata in sede cassatoria, così come la ritualità della notifica dell'atto di deferimento dell'interrogatorio formale, pure affermata in sede di legittimità, essendogli unicamente consentito di valutare le conseguenze probatorie derivanti dalla mancata risposta all'interpello ex art. 232 c.p.c.).
Cass. civ. n. 3150/2024
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in sede di giudizio di rinvio in tema di divisione ereditaria, non aveva verificato se per tutti gli eredi fosse stato provato l'effettivo possesso dei beni per i fini di cui all'art. 485 c.c. limitandosi a ritenere provata tale circostanza in forza della mera cassazione della precedente sentenza della Corte d'Appello, sebbene la decisione della S.C. avesse solamente emendato l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di merito rimanendo impregiudicato l'accertamento dell'effettiva ricorrenza della condizione prevista dalla norma).
Cass. civ. n. 92/2024
Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere.
Cass. civ. n. 29879/2023
Atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto ammissibile in fase di rinvio la domanda di accertamento del trasferimento della proprietà, nonostante che la domanda originariamente formulata avesse ad oggetto esclusivamente l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.).
Cass. civ. n. 29662/2023
Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 24357/2023
Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice del rinvio che, disattendendo il giudicato interno, aveva escluso la sussistenza di un danno risarcibile, non provvedendo alla sua liquidazione, sebbene lo stesso fosse stato ritenuto in re ipsa dalla sentenza di cassazione con rinvio).
Cass. civ. n. 15893/2023
Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla compagnia assicuratrice, evocata dall'agenzia di viaggi, già ritenuta responsabile nel giudizio di merito per inadempimento agli obblighi informativi nei confronti dei clienti, sul presupposto che la questione dei limiti di polizza e della natura del risarcimento risultavano assorbite nella decisione impugnata e destinate, in esito all'accoglimento del ricorso principale, a riemergere davanti al giudice del rinvio).
Cass. civ. n. 14813/2023
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.
Cass. civ. n. 15506/2018
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Cass. civ. n. 14302/2018
Nel giudizio di rinvio ex art. 383 c.p.c., ove il giudice, omettendo di definire la fase rescissoria, si sia pronunciato su una nuova domanda, irritualmente proposta dal ricorrente in seno allo stesso giudizio, tale fase va intesa non come impropria prosecuzione del giudizio di rinvio, ma quale giudizio iniziato "ex novo", sicché le parti sono reintegrate nella pienezza di tutti i poteri processuali propri del giudizio di primo grado e il giudice può riesaminare liberamente la controversia, senza i vincoli di statuizioni pregresse. (Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio di una sentenza nella quale il Giudice di pace si era pronunciato unicamente su un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non sui motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., pure contestualmente proposti, il giudice del rinvio aveva invece deciso esclusivamente un motivo di opposizione all'esecuzione. La S.C., ritenendo che tale fase integrasse un nuovo giudizio di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza, da ritenersi impugnabile con l'appello).
Cass. civ. n. 10213/2017
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, sicchè tale giudizio, ove mutino le regole del processo, resta soggettose non diversamente previstoalla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il processo di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile ad un giudizio iniziato, in primo grado, nel 1996, l'art. 92 c.p.c. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della l.n. 263 del 2005).
Cass. civ. n. 16660/2017
Nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata.
Cass. civ. n. 9768/2017
Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394,comma 3, c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, non sono ammesse nuove conclusioni e richieste di nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio, salvo il caso in cui la sentenza d’appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo.
Cass. civ. n. 403/2017
In materia di giudizio di rinvio, per effetto del principio di preclusione delle questioni che avrebbero dovuto essere prospettate o rilevate di ufficio dalla Cassazione, deve ritenersi inibito alle parti, al giudice di rinvio ed allo stesso giudice di legittimità, eventualmente investito dopo il rinvio, di porre per la prima volta in discussione l'esistenza della legittimazione processuale nel giudizio di primo grado e la nullità della costituzione del rapporto processuale per difetto di rappresentanza organica, in quella fase, dell'organo costituito per l'ente.
Cass. civ. n. 21096/2017
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 5535/2014
Il giudice di rinvio non può procedere ad unica, globale, liquidazione per le spese di giudizio di cassazione e le spese del giudizio di rinvio, ma deve procedere a liquidazione distinta per ciascuno di tali giudizi, in modo da consentire alla parte interessata di verificare se, per ognuno di essi, siano stati rispettati i limiti delle relative tariffe.
Cass. civ. n. 900/2014
La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione, non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello (art. 437 cod. proc. civ.), limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili di ufficio.
Cass. civ. n. 10598/1997
Il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell'osservanza dei relativi limiti la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda – invece – la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati.
Cass. civ. n. 6416/1997
Qualora in accoglimento del ricorso della parte civile la Corte di cassazione annulli la sentenza penale limitatamente alle disposizioni civili con rinvio della causa al giudice civile competente in grado in appello, questi è chiamato a compiere il riesame della controversia nei limiti tracciati dal giudicato penale.
Cass. civ. n. 10972/1996
Il carattere «chiuso» del giudizio di rinvio, come delineato dall'art. 394 c.p.c., preclude di sollevare in esso le questioni effettivamente rilevabili, e non rilevate, in sede di cassazione, non anche quelle la cui rilevabilità sia rimasta su un piano meramente potenziale, come si verifica rispetto alla questione dell'inammissibilità di domanda nuova in fase d'appello ex art. 345 c.p.c., ove i motivi del ricorso per cassazione inerenti alla domanda stessa siano stati considerati assorbiti dalla sentenza di annullamento con rinvio.
Cass. civ. n. 3816/1996
Il carattere «chiuso» del giudizio di rinvio (art. 394 comma terzo c.p.c.) comporta, anche nel rito del lavoro, il divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e di svolgere attività assertive e probatorie, eccettuato il giuramento decisorio, diverse da quelle già espletate nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza di cassazione. Ne deriva, che al di fuori della predetta ipotesi, è inammissibile in sede di rinvio la prova testimoniale già dedotta tardivamente in appello, non comportando lo svolgimento del giudizio di rinvio alcuna riapertura dei termini processuali.
Cass. civ. n. 66/1996
In sede di rinvio, il divieto di nuove conclusioni implica che la parte non possa proporre domande o eccezioni nuove, o dedurre nuove prove, tale proposizione o deduzione esigendo necessariamente nuove conclusioni, ma non esclude la possibilità di abbandonare (anche solo per effetto dell'omessa riproposizione delle medesime) conclusioni precedentemente adottate, restringendo così il thema decidendum. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso (avverso la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio) relativi a questioni estranee al limitato (thema decidendum) risultante dall'abbandono predetto, non rilevando (ai fini dell'esclusione di detta inammissibilità) che tali questioni (nonostante la loro estraneità al thema decidendum come fissato dalle impugnazioni e dalla richiesta delle parti) siano state egualmente esaminate dal giudice di rinvio.
Cass. civ. n. 3912/1995
Il giudizio che si celebra a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, delle disposizioni civili della sentenza penale è un giudizio di rinvio in sede civile ed in grado d'appello, sicché, in mancanza di diversa regolamentazione, sono ad esso applicabili le disposizioni dell'art. 394 c.p.c., relative ai limiti propri allo stesso. In tale giudizio, che è a cognizione limitata ed il cui thema decidendum è insuperabilmente fissato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dalla sentenza di cassazione che lo dispone, non è consentito l'intervento di terzi in causa, che comporterebbe l'inammissibile introduzione di una nuova ed autonoma situazione di diritto o di interesse. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato la sentenza del merito che aveva dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio di rinvio dall'Inail per esercitare l'azione di surroga relativamente agli importi erogati al danneggiato, proprio assicurato, a titolo di indennità per l'invalidità temporanea e permanente conseguitagli dal sinistro).
Cass. civ. n. 10585/1990
Nell'ipotesi di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizi di motivazione, la circostanza che la potestas iudicandi del giudice di rinvio sia limitata — in mancanza di novità derivanti dalla sentenza di cassazione — alla rivalutazione dei fatti accertati non esclude la possibilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio quale normale mezzo di valutazione sotto il profilo tecnico di fatti già acquisiti, fermo restando che il giudice, ove abbia commesso al consulente, in violazione dei vincoli propri del giudizio di rinvio dei limiti propri dell'indagine tecnica, lo svolgimento di accertamenti o la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni della consulenza (ancorché la detta violazione stessa), potendo condividere tali conclusioni solo in base ad una propria autonoma (e sufficiente) motivazione, che sia basata sulla valutazione di elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e tenga conto delle contrarie deduzioni delle parti tradottesi in osservazioni e rilievi specifici e concreti.
Cass. civ. n. 10632/1990
Il divieto di proporre l'eccezione di prescrizione per la prima volta in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 394 terzo comma c.p.c., può trovare deroga quando la sentenza di cassazione abbia dato una diversa definizione del rapporto dedotto in giudizio, o comunque prodotto un radicale mutamento della materia del contendere, sì da richiedere nuove conclusioni delle parti, non anche, pertanto, in relazione all'eventualità che la sentenza medesima esprima un cambiamento d'indirizzo giurisprudenziale, senza il quale la parte convenuta avrebbe confidato nel disconoscimento del diritto nei suoi confronti azionato (e quindi nella non necessità di opporne la prescrizione).
Cass. civ. n. 116/1990
Nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle fasi precedenti, a condizione che si tratti di fatti impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse del giudizio di merito. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di rinvio — che in un giudizio avente ad oggetto la legittimità del licenziamento — aveva ritenuto precluso al datore di lavoro, già vittorioso nella precedente fase di merito — la possibilità di eccepire la compensatio lucri cum damno al fine della quantificazione del danno risarcibile spettante al lavoratore).
Cass. civ. n. 11691/1990
Nel giudizio di rinvio il divieto di prendere nuove conclusioni non implica altresì il divieto del frazionamento di esso in più fasi, onde è consentita la scissione della pronuncia sull'an debeatur da quella sul quantum, riservata quest'ultima al prosieguo del giudizio, anche senza la adesione della parte interessata, ancorché nel pregresso giudizio di merito sia stata proposta domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in corso di causa, non costituendo, rispetto a quest'ultima, domanda nuova, non importando mutamento della causa petendi né ampliamento del petitum, quella successivamente proposta di condanna generica al risarcimento con rinvio della liquidazione del quantum ad una successiva fase dello stesso giudizio.
Cass. civ. n. 11767/1990
Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice di rinvio.
Cass. civ. n. 978/1990
La regola enunciata dall'art. 394, comma terzo, c.p.c., per cui le parti possono prendere nel giudizio di rinvio conclusioni nuove se ne sorge la necessità a seguito della sentenza di cassazione opera quante volte la sentenza della cassazione abbia diversamente definito il rapporto dedotto in giudizio od a questo sia stata data una diversa disciplina dallo jus superveniens, si da rendere necessario un nuovo sistema difensivo. Ne consegue che non sono invece proponibili per la prima volta in sede di rinvio eccezioni attinenti ai fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, che avrebbero potuto in precedenza essere proposte e che non siano derivate, né rese necessarie per effetto dell'applicabile jus superveniens. (Nel caso, si verteva in tema di riscatto di fondi rustici e, in base al principio sopra enunciato, la corte ha ritenuto che il retrattato non potesse opporre in sede di rinvio la simulazione del contratto di affitto, dopo aver affidato la propria difesa all'eccezione di decadenza per tardivo pagamento del prezzo, rivelatasi infondata alla luce dello jus superveniens costituito dalla L. 8 gennaio 1979, n. 2).
Cass. civ. n. 4644/1989
Nel giudizio di rinvio, i limiti all'ammissione delle prove concernono l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, il quale, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di annullamento, può ben avvertire la necessità, secondo le circostanze, di disporre una consulenza tecnica o di rinnovare quella già espletata nei pregressi gradi del giudizio di merito (e ritenuta non esauriente o soddisfacente allo scopo), salva la sola ipotesi in cui la consulenza, piuttosto che come mezzo di valutazione, si ponga come mezzo di acquisizione delle prove.
Cass. civ. n. 2686/1988
Le questioni pregiudiziali, ivi incluse quelle inerenti alla competenza, che non siano state dedotte o rilevanti in sede di legittimità, non possono essere sollevate davanti al giudice di rinvio, né in sede di ulteriore ricorso avverso la sentenza del giudice medesimo, per effetto del giudicato formatosi con la pronuncia di cassazione, che si estende necessariamente ai presupposti impliciti della relativa decisione.
Cass. civ. n. 4795/1988
Nel giudizio di rinvio anche ove sia possibile, in conseguenza della pronuncia della Cassazione, una nuova attività assertiva o probatoria, questa può essere estrinsecata all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che il giudice abbia alcun obbligo di fissare un'udienza destinata alla formulazione delle eventuali richieste istruttorie delle parti.
Cass. civ. n. 6561/1988
Nel giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza impugnata le parti debbono riproporre la controversia negli stessi termini e nello stato di istruzione in cui si trovava nel procedimento in cui era stata pronunciata la sentenza cassata, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di annullamento rendano necessaria un'ulteriore attività difensiva. Pertanto mentre può essere ammessa una prova testimoniale già precedentemente dedotta, ancorché con una migliore formulazione dei capitoli di prova, non è consentito — in mancanza di una valida giustificazione — l'indicazione e l'escussione di nuovi testimoni.
Cass. civ. n. 1207/1985
Le questioni che insorgano per effetto di modificazioni della disciplina legislativa sono deducibili per la prima volta in sede di rinvio, non ostandovi il divieto di cui all'art. 394 c.p.c., solo quando le modificazioni medesime siano intervenute in un momento successivo a quello della possibile allegazione nelle pregresse fasi del processo, e sempreché vengano invocate a sostegno delle domande e delle eccezioni già ritualmente introdotte in causa e devolute alla cognizione del giudice di rinvio. (Nella specie, in controversia promossa per denunciare la violazione di brevetto per prodotto farmaceutico, il giudizio di rinvio verteva sull'accertamento del requisito della novità intrinseca dell'invenzione. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che il convenuto non poteva dedurre per la prima volta la liceità del proprio comportamento fino alla sentenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 14 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 in tema di nullità dei brevetti per invenzioni di medicamenti, trattamenti di sentenza anteriore alla precisazione delle conclusioni nel precedente grado d'appello, né poteva invocare la nuova disciplina del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, successiva a detto giudizio d'appello, per far valere pretese, quali quelle contemplate dagli artt. 2 e 84 del decreto medesimo, estranee all'oggetto del giudizio di rinvio).
Cass. civ. n. 1910/1984
In armonia con il principio costituzionale del diritto alla difesa, come l'improponibilità di nuove eccezioni nel giudizio di appello, disposta dall'art. 437, secondo comma, c.p.c., va intesa come limitata alle eccezioni proponibili (e tuttavia non proposte) nel giudizio di primo grado così, analogamente, nel giudizio di rinvio, sono precluse le sole eccezioni che sarebbe stato possibile proporre nelle precedenti fasi di merito, mentre sono invece consentite quelle con cui (in ordine alle situazioni ancora sub iudice) si facciano valere fatti sopravvenuti (nella specie, formazione del giudicato esterno), ancorché ciò implichi una impostazione delle questioni diversa da quella conseguente alla sentenza di cassazione.
Cass. civ. n. 2456/1984
Nel giudizio di rinvio, che è giudizio a cognizione limitata il cui thema decidendum è insuperabilmente fissato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dalla sentenza di cassazione che lo dispone, non è consentito l'intervento di terzi in causa che comporterebbe l'inammissibile introduzione di una nuova ed autonoma situazione di diritto o di interesse con la domanda della tutela relativa.
Cass. civ. n. 3549/1984
Ai sensi dell'art. 394, terzo comma, c.p.c., il giudizio di rinvio è ad istruzione «chiusa», con divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e svolgere attività assertiva e probatoria (eccettuato il giuramento decisorio) diversa da quella già espletata nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza cassata, salvo che l'esigenza di nuova e diversa attività difensiva sorga dalla stessa sentenza di cassazione, come nei casi di ritenuta applicabilità di una legge sopravvenuta, implicante la rilevanza e conseguente necessità di accertamento di nuovi elementi di fatto, o di riscontro di vizi processuali che abbiano impedito il pieno esercizio dei diritti spettanti ai contendenti, ovvero di diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso.
Cass. civ. n. 127/1981
La deducibilità del giuramento decisorio nel giudizio di rinvio, consentita dall'art. 394, terzo comma, c.p.c., in deroga alla regola dell'immutabilità delle conclusioni, è limitata esclusivamente alla materia ancora controversa, alla quale è circoscritto l'esame del giudice di rinvio, onde tale mezzo istruttorio non può essere dedotto in ordine a fatti da considerare definitivamente accertati.