Cass. civ. n. 8519 del 27 settembre 1996

Testo massima n. 1


In tema di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento di uffici giudiziari, l'effetto retroattivo direttamente riconducibile al disposto legislativo che prevede l'automatica proroga del termine a quindici giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale che accerta il mancato funzionamento dell'ufficio (art. 1 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437) comporta che gli atti posti in essere entro tale termine sono per ciò stesso tempestivi, anche se anteriori al provvedimento ministeriale (restando escluso l'onere della reiterazione).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE