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Articolo 152 Codice di procedura civile — Termini legali e termini giudiziari

Articolo 152 Codice di procedura civile — Termini legali e termini giudiziari

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11758/2017

Ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, comma 1, c.p.c. – la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014), che, sostituendo l’art. 1 della l. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 30 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza.

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Cass. civ. n. 5038/2017

In materia di sospensione feriale dei termini processuali, qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due controversie, una soltanto delle quali di opposizione all’esecuzione, quindi sottratta alla sospensione feriale dei termini, e l’altra relativa a domanda di garanzia, pertanto assoggettata a questo regime, la decisione che intervenga su di esse sciogliendo la connessione (nella specie, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia), se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l’opposizione all’esecuzione, resta sottratta all’applicazione della detta sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato.

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