Cass. civ. n. 9539 del 4 novembre 1996

Sezione Unite

Testo massima n. 1


La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte costituitasi in primo grado, ma rimasta contumace in appello, è affetta da giuridica inesistenza, e non già da mera nullità, atteso che l'elezione di domicilio presso il procuratore ha effetto limitatamente al grado del giudizio per il quale la procura medesima è stata conferita.

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