Cass. civ. n. 977 del 8 novembre 1996
Testo massima n. 1
Con riguardo a causa di lavoro decisa in primo grado nelle forme ordinarie, nel passaggio al rito speciale in grado di appello la fissazione dell'udienza di discussione con assegnazione di termine per l'eventuale integrazione degli atti è finalizzata allo svolgimento del processo nei modi stabiliti per il primo grado e quindi all'utile esplicazione delle facoltà di difesa delle parti per quanto concerne la precisazione dell'oggetto della controversia e la determinazione degli elementi di prova. In relazione alla finalità sopraindicata non è pertanto preclusa alle parti la formulazione di mezzi di prova nella memoria integrativa ancorché essi non siano stati dedotti nel primo grado del giudizio e nella fase antecedente al mutamento di rito.
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