Cass. civ. n. 10569 del 27 ottobre 1997

Testo massima n. 1


Poiché nelle società per azioni il potere di rappresentanza, salve eventuali esclusioni o limitazioni, spetta solo agli amministratori, la procura alle liti rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e per il quale non risulti dimostrato il conferimento di tale potere – in forza di specifiche previsioni statutarie o di deliberazioni degli organi deliberanti competenti – non è idonea a rendere ammissibile la costituzione in giudizio, tanto nei gradi di merito che nel giudizio di cassazione.

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