Cass. civ. n. 12727 del 16 dicembre 1997
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione previsto dall'art. 362, primo comma, n. 1, c.p.c. – quale rimedio predisposto dalla legge per permettere che possa essere denunziato in ogni tempo e indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari – non rientra tra i mezzi di impugnazione in senso proprio, con la conseguenza che lo stesso, essendo del tutto svincolato dai processi ai quali le sentenze fanno riferimento ed essendo soggetto alle disposizioni sulle notificazioni in generale, deve essere notificato alla parte personalmente ed è inammissibile, per inesistenza (e non mera nullità) della notificazione, qualora questa sia stata effettuata al procuratore che in rappresentanza di tale parte si sia costituito nell'uno o nell'altro dei giudizi a conclusione dei quali si è verificato il conflitto.
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