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Articolo 362 Codice di procedura civile — Altri casi di ricorso

Articolo 362 Codice di procedura civile — Altri casi di ricorso

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

  1. 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari ;
  2. 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario .
  1. 1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari ;
  2. 2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16016/2018

Poiché nel giudizio di ottemperanza è attribuito al g.a. un sindacato anche di merito, per distinguere le fattispecie in cui il controllo sui limiti della giurisdizione è consentito da quello in cui risulta invece inammissibile, è decisivo stabilire se quel che è censurato con il ricorso sia il “modo” in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal g.a., attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure la “possibilità” stessa – in una determinata situazione – di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, ciò attenendo invece ai limiti esterni. In particolare, quando l’ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai “limiti interni” della giurisdizione – la cui violazione è sottratta al sindacato della S.C. – gli eventuali errori imputati al g.a. nell’individuazione degli effetti conformativi del giudicato, nella ricostruzione della successiva attività della P.A. e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato; afferiscono, invece, ai “limiti esterni” – il cui superamento è soggetto al controllo della S.C. – le doglianze che pongano in discussione il fatto che nel caso concreto un tal potere, con la peculiare estensione che lo caratterizza, spettasse o meno a detto giudice.

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Cass. civ. n. 14438/2018

L’eccesso di potere giurisdizionale, che costituisce un aspetto dei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della S.C., a norma dell’art. 362, comma 1, c.p.c., va inteso come esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo, e cioè come una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale, sicché non si verifica allorché la domanda di pensione di cui all’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, a séguito di dispensa dal servizio per superamento del periodo di comporto, sia respinta in base alla ritenuta insussistenza dei relativi presupposti (nella specie, in presenza di un’invalidità relativa alle sole specifiche mansioni oggetto del rapporto di lavoro e del rifiuto del lavoratore, riconosciuto idoneo ad espletarne altre, dell’offerta di essere adibito a mansioni diverse da parte del datore, che si era avvalso dello “ius variandi”), integrando semmai una violazione o falsa applicazione della relativa normativa, inidonea a travalicare i limiti esterni della giurisdizione contabile.

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Cass. civ. n. 16993/2017

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è soggetta, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della pronuncia contestata, mentre per il controricorso opera il termine ordinario previsto dall’art. 370 c.p.c., essendo richiamati dagli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, della legge sull’ordinamento della professione forense solo gli artt. 59-65 e non anche gli artt. 66-68 del r.d. n. 37 del 1934, ed applicandosi, per quanto non espressamente regolato dalla nuova disciplina, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per il giudizio di legittimità.

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Cass. civ. n. 13977/2017

Non integra motivo di giurisdizione, per cd. eccesso di potere giurisdizionale, la prospettazione secondo cui il Consiglio di Stato, nel decidere su un ricorso contro una sentenza di primo grado del T.A.R., abbia ritenuto di disattendere il motivo di appello con cui si postulava che, per effetto di successive vicende fattuali, la situazione giuridica soggettiva, la cui tutela a suo tempo era stata correttamente introdotta davanti al giudice amministrativo, per appartenere alla sua giurisdizione, era divenuta qualificabile in diverso modo, tale da giustificarne la tutelabilità davanti al giudice ordinario e il venir meno dell’interesse a ricorrere davanti al giudice amministrativo.

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Cass. civ. n. 12497/2017

Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all’osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo d’esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell’art. 111 Cost., l’accertamento in ordine ad “errores in procedendo” o ad “errores in iudicando” rientra nell’ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso incidentale per cassazione prospettante una questione concernente l’interesse ad intervenire nel giudizio “a quo”).

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Cass. civ. n. 8246/2017

È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato.

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Cass. civ. n. 953/2017

In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori “in iudicando” o “in procedendo” per contrasto con il diritto dell’Unione europea, salva l’ipotesi “estrema” in cui l’errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale. (Nella specie, si è escluso che il Consiglio di Stato avesse ecceduto il limite suddetto nel verificare la compatibilità della disciplina nazionale in tema di finanziamento dell’AGCOM, prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della l. n. 266 del 2005, con l’art. 12 della Direttiva 2002/20/CE, quale interpretato dalla sentenza della CGUE del 18 luglio 2013, nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, e nel ritenere che il prelievo tributario previsto dalla normativa nazionale, con un imponibile esteso anche a ricavi derivanti da attività non soggette alla regolazione di mercato dell’AGCOM e con un gettito non limitato ai costi complessivi sostenuti dall’Autorità per le sole attività di regolazione, fosse incompatibile con la Direttiva citata).

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Cass. civ. n. 20413/2015

Non incorre in eccesso di potere giurisdizionale, sotto il duplice profilo del radicale stravolgimento delle norme di rito e del diniego di giustizia, la sentenza del Consiglio di Stato che, in una controversia relativa alla tutela di un determinato bene culturale, abbia dichiarato il difetto di legittimazione attiva di un’associazione ambientalista, atteso che l’interpretazione della corrispondente disciplina svolta al riguardo dal giudice speciale rientra “tout court” nell’orbita dei limiti interni della giurisdizione amministrativa, né essendo consentito invocare, sotto le spoglie del denunciato diniego, una diversa interpretazione del tessuto normativo applicabile, così impingendo nel merito della decisione.

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Cass. civ. n. 8568/2015

Il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie relative all’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, previsto dagli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., non riguarda il giudizio in cassazione per motivi di giurisdizione sulle sentenze di secondo grado del giudice amministrativo, in quanto tali norme non vi fanno riferimento, né sussiste una ragione di celerità del rito che consenta di derogare ai fondamentali principi di uguaglianza e difesa nel processo di cassazione (fattispecie relativa al termine di deposito del ricorso ex art. 369 cod. proc. civ.).

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Cass. civ. n. 4682/2015

In tema di ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, la prospettata violazione da parte del Consiglio di Stato di una norma procedimentale incidente sul rilievo di giurisdizione (nella specie, con affermazione del giudicato interno implicito sulla giurisdizione) non è violazione di una norma meramente processuale, interna ai limiti della giurisdizione, ma violazione che si sostanzia in una decisione sulla giurisdizione, sindacabile dalle Sezioni Unite.

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Cass. civ. n. 2403/2014

In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111, ultimo comma, Cost. affida alla Corte di cassazione – non include anche una funzione di verifica finale della conformità di quelle decisioni al diritto dell’Unione europea, neppure sotto il profilo dell’osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovendosi tener conto, da un lato, che nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato – quale giudice di ultima istanza – garantire, nello specifico ordinamento di settore, la conformità del diritto interno a quello dell’Unione, se del caso avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, mentre, per contro, l’ordinamento nazionale contempla – per reagire ad una lesione del principio di effettività della tutela, conseguente ad una decisione del giudice amministrativo assunta in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive protette dal diritto dell’Unione – altri strumenti di tutela, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che sia grave e manifesta.

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Cass. civ. n. 17660/2013

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale non investe un eventuale “error in iudicando”, essendo circoscritto al controllo dell’eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, ovvero all’esistenza dei vizi che attengono all’essenza della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio. (Fattispecie relativa ad omesso rilievo della prescrizione dell’azione erariale).

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Cass. civ. n. 150/2013

È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo, ex art. 41 c.p.c.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362, comma secondo, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il denunciato conflitto, malgrado la parziale diversità del “petitum” formale delle cause esaminate, ravvisando in queste ultime la medesima “causa petendi” e giudicando tra loro incompatibili la statuizione del tribunale amministrativo, che aveva affermato la configurabilità, almeno in astratto, del diritto soggettivo di una società concessionaria per la diffusione televisiva locale ad ottenere i benefici contemplati dall’art. 23, terzo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e quella della corte di appello che aveva, invece, qualificato la posizione della medesima concessionaria in termini di interesse legittimo).

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Cass. civ. n. 10139/2012

La disciplina dettata dall’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 non è in grado di coprire l’intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, e, dunque, non ha prodotto l’abrogazione implicita dell’art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., non potendo a ciò sopperire se non il ricorso per conflitto negativo, il quale si presta a far fronte anche ai casi in cui il secondo giudice, che declini la propria giurisdizione, manchi di sollevare d’ufficio la questione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, così come previsto dall’art. 59, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per conflitto negativo nell’ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo, ex art. 41 c.p.c.), quanto, piuttosto, di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 362, comma secondo, n. 1, c.p.c. – con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione – in “ogni tempo” e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia passata in giudicato, atteso che il passaggio in giudicato della sentenza sulla giurisdizione serve agli effetti di cui al secondo comma dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ma non condiziona il potere del giudice, dichiarato competente, di sollevare d’ufficio la questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione.

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