Art. 362 – Codice di procedura civile – Altri casi di ricorso

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra giudice amministrativo e giudice speciale, o tra questi e i giudici ordinari;
2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.

Le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato possono altresì essere impugnate per revocazione ai sensi dell'articolo 391 quater quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 23421/2025

L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, denunziabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., si configura allorquando il giudice speciale applichi una norma da lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non già in relazione all'attività di interpretazione (sia pure estensiva o analogica) di una disposizione di legge, nell'ambito della quale egli ben può compiere una valutazione circa la legittimità costituzionale della stessa, senza che il concreto esercizio di tale potere possa integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ex artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., avverso una sentenza del Consiglio di Stato che, confermando la legittimità della disciplina regionale rilevante nella fattispecie concreta, aveva escluso che la stessa invadesse la sfera legislativa costituzionalmente riservata allo Stato).

Cass. civ. n. 3772/2025

La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 362 c.p.c. avverso la decisione del Consiglio di Stato che, dopo aver riconosciuto, contrariamente alla decisione di primo grado, la legittimazione ad agire della ricorrente, ha respinto nel merito la pretesa ex art. 105 c.p.a.).

Cass. civ. n. 22687/2024

Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 16784/2024

Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).

Cass. civ. n. 33944/2023

La condanna ad un "facere" - emessa dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, nei confronti della curatela fallimentare - deve ritenersi legittima, non involgendo la sua contestazione una questione di giurisdizione deducibile in sede di legittimità, in quanto detta statuizione non esorbita dai limiti della giurisdizione amministrativa, ma si configura, eventualmente, quale mero "error in iudicando". (Affermando tale principio, la S.C. ha disatteso la censura proposta avverso la decisione del Consiglio di Stato che aveva rigettato l'appello nei confronti della sentenza contenente, fra l'altro, la condanna della curatela fallimentare ad eseguire opere di bonifica, la cui esecuzione era prevista da un impegno contrattuale assunto nei confronti della P.A. dalla società costruttrice, poi dichiarata insolvente).

Cass. civ. n. 32559/2023

È ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Consiglio di Stato - estromettendo dal giudizio dinanzi a sé gli enti esponenziali titolari di interessi legittimi collettivi incisi dal provvedimento amministrativo impugnato in prime cure - preclude ad essi la tutela giurisdizionale di loro posizioni giuridiche sostanziali qualificate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza dell'Adunanza Plenaria che, chiamata a pronunciarsi su alcune questioni di rilevanza nomofilattica relative alla proroga delle concessioni dei ccdd. "balneari", aveva dichiarato inammissibile l'intervento delle associazioni di categoria e della Regione Abruzzo, concretizzando così un'ipotesi di rifiuto di giurisdizione).

Cass. civ. n. 27310/2023

valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato. (Nella specie, le Sezioni Unite della S.C. hanno statuito che è sottoposta alla giurisdizione amministrativa la domanda risarcitoria derivante dall'illegittima occupazione di un fondo, seguita dalla sua irreversibile trasformazione in assenza di provvedimento ablativo, avanzata nel 2004 ed oggetto di tre diverse declinatorie di giurisdizione, prima da parte del T.A.R., poi del G.O. e nuovamente da parte del G.A., senza che alcuno di detti organi giurisdizionali avesse sollevato d'ufficio il regolamento di giurisdizione).

Cass. civ. n. 18235/2023

L'applicazione da parte del giudice comune di una disposizione sulla base di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha considerato, con sentenza interpretativa di rigetto, non conforme a Costituzione non configura eccesso di potere giurisdizionale, né nei confronti della funzione legislativa, perché costituisce applicazione di una disposizione esistente nell'ordinamento e non creazione "ex novo" di una norma, né nei confronti della giurisdizione della Corte costituzionale, perché l'applicazione della disposizione nel significato interpretativo ritenuto non conforme alla Carta fondamentale può costituire violazione del diritto vigente, ma non esercizio della giurisdizione costituzionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi dell'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato con la quale, a seguito di declaratoria di rigetto della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 - secondo cui, tra l'altro, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore dell'energia elettrica con gli enti locali restano acquisiti, a determinate condizioni, nei bilanci dei predetti enti -, era stato, da un lato, affermato che non fosse indispensabile specificare, già all'interno dell'accordo, le modalità di reinvestimento a beneficio della collettività di detti proventi, e, dall'altro, negato che l'acquisizione a bilancio dei proventi in questione fosse presupposto di applicabilità della norma e, quindi, condizione di efficacia dell'accordo stesso).

Cass. civ. n. 219/2023

La mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione ad agire, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, pertanto, quale questione attinente al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione; ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore o superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Cass. civ. n. 14438/2018

L'eccesso di potere giurisdizionale, che costituisce un aspetto dei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della S.C., a norma dell'art. 362, comma 1, c.p.c., va inteso come esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo, e cioè come una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale, sicché non si verifica allorché la domanda di pensione di cui all'art. 42, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, a séguito di dispensa dal servizio per superamento del periodo di comporto, sia respinta in base alla ritenuta insussistenza dei relativi presupposti (nella specie, in presenza di un'invalidità relativa alle sole specifiche mansioni oggetto del rapporto di lavoro e del rifiuto del lavoratore, riconosciuto idoneo ad espletarne altre, dell'offerta di essere adibito a mansioni diverse da parte del datore, che si era avvalso dello "ius variandi"), integrando semmai una violazione o falsa applicazione della relativa normativa, inidonea a travalicare i limiti esterni della giurisdizione contabile.

Cass. civ. n. 16016/2018

Poiché nel giudizio di ottemperanza è attribuito al g.a. un sindacato anche di merito, per distinguere le fattispecie in cui il controllo sui limiti della giurisdizione è consentito da quello in cui risulta invece inammissibile, è decisivo stabilire se quel che è censurato con il ricorso sia il "modo" in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal g.a., attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure la "possibilità" stessa - in una determinata situazione - di fare ricorso al giudizio di ottemperanza, ciò attenendo invece ai limiti esterni. In particolare, quando l'ottemperanza sia stata esperita a fronte di comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai "limiti interni" della giurisdizione - la cui violazione è sottratta al sindacato della S.C. - gli eventuali errori imputati al g.a. nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato, nella ricostruzione della successiva attività della P.A. e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi derivanti dal giudicato; afferiscono, invece, ai "limiti esterni" - il cui superamento è soggetto al controllo della S.C. - le doglianze che pongano in discussione il fatto che nel caso concreto un tal potere, con la peculiare estensione che lo caratterizza, spettasse o meno a detto giudice.

Cass. civ. n. 13977/2017

Non integra motivo di giurisdizione, per cd. eccesso di potere giurisdizionale, la prospettazione secondo cui il Consiglio di Stato, nel decidere su un ricorso contro una sentenza di primo grado del T.A.R., abbia ritenuto di disattendere il motivo di appello con cui si postulava che, per effetto di successive vicende fattuali, la situazione giuridica soggettiva, la cui tutela a suo tempo era stata correttamente introdotta davanti al giudice amministrativo, per appartenere alla sua giurisdizione, era divenuta qualificabile in diverso modo, tale da giustificarne la tutelabilità davanti al giudice ordinario e il venir meno dell’interesse a ricorrere davanti al giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 12497/2017

Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che, anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'accertamento in ordine ad “errores in procedendo” o ad “errores in iudicando” rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso incidentale per cassazione prospettante una questione concernente l'interesse ad intervenire nel giudizio "a quo").

Cass. civ. n. 16993/2017

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è soggetta, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della pronuncia contestata, mentre per il controricorso opera il termine ordinario previsto dall'art. 370 c.p.c., essendo richiamati dagli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, della legge sull'ordinamento della professione forense solo gli artt. 59-65 e non anche gli artt. 66-68 del r.d. n. 37 del 1934, ed applicandosi, per quanto non espressamente regolato dalla nuova disciplina, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per il giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 953/2017

In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi "estrema" in cui l'errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale. (Nella specie, si è escluso che il Consiglio di Stato avesse ecceduto il limite suddetto nel verificare la compatibilità della disciplina nazionale in tema di finanziamento dell'AGCOM, prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della l. n. 266 del 2005, con l’art. 12 della Direttiva 2002/20/CE, quale interpretato dalla sentenza della CGUE del 18 luglio 2013, nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, e nel ritenere che il prelievo tributario previsto dalla normativa nazionale, con un imponibile esteso anche a ricavi derivanti da attività non soggette alla regolazione di mercato dell'AGCOM e con un gettito non limitato ai costi complessivi sostenuti dall'Autorità per le sole attività di regolazione, fosse incompatibile con la Direttiva citata).

Cass. civ. n. 8246/2017

È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione, risolvibile con istanza di regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato.

Cass. civ. n. 20413/2015

Non incorre in eccesso di potere giurisdizionale, sotto il duplice profilo del radicale stravolgimento delle norme di rito e del diniego di giustizia, la sentenza del Consiglio di Stato che, in una controversia relativa alla tutela di un determinato bene culturale, abbia dichiarato il difetto di legittimazione attiva di un'associazione ambientalista, atteso che l'interpretazione della corrispondente disciplina svolta al riguardo dal giudice speciale rientra "tout court" nell'orbita dei limiti interni della giurisdizione amministrativa, né essendo consentito invocare, sotto le spoglie del denunciato diniego, una diversa interpretazione del tessuto normativo applicabile, così impingendo nel merito della decisione.

Cass. civ. n. 8568/2015

Il dimezzamento dei termini processuali nelle controversie relative all'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, previsto dagli artt. 119 e 120 cod. proc. amm., non riguarda il giudizio in cassazione per motivi di giurisdizione sulle sentenze di secondo grado del giudice amministrativo, in quanto tali norme non vi fanno riferimento, né sussiste una ragione di celerità del rito che consenta di derogare ai fondamentali principi di uguaglianza e difesa nel processo di cassazione (fattispecie relativa al termine di deposito del ricorso ex art. 369 cod. proc. civ.).

Cass. civ. n. 4682/2015

In tema di ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, la prospettata violazione da parte del Consiglio di Stato di una norma procedimentale incidente sul rilievo di giurisdizione (nella specie, con affermazione del giudicato interno implicito sulla giurisdizione) non è violazione di una norma meramente processuale, interna ai limiti della giurisdizione, ma violazione che si sostanzia in una decisione sulla giurisdizione, sindacabile dalle Sezioni Unite.

Cass. civ. n. 2403/2014

In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, ultimo comma, Cost. affida alla Corte di cassazione - non include anche una funzione di verifica finale della conformità di quelle decisioni al diritto dell'Unione europea, neppure sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovendosi tener conto, da un lato, che nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato - quale giudice di ultima istanza - garantire, nello specifico ordinamento di settore, la conformità del diritto interno a quello dell'Unione, se del caso avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, mentre, per contro, l'ordinamento nazionale contempla - per reagire ad una lesione del principio di effettività della tutela, conseguente ad una decisione del giudice amministrativo assunta in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive protette dal diritto dell'Unione - altri strumenti di tutela, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che sia grave e manifesta.

Cass. civ. n. 17660/2013

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale non investe un eventuale "error in iudicando", essendo circoscritto al controllo dell'eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio. (Fattispecie relativa ad omesso rilievo della prescrizione dell'azione erariale).

Cass. civ. n. 150/2013

È ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo, ex art. 41 c.p.c.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il denunciato conflitto, malgrado la parziale diversità del "petitum" formale delle cause esaminate, ravvisando in queste ultime la medesima "causa petendi" e giudicando tra loro incompatibili la statuizione del tribunale amministrativo, che aveva affermato la configurabilità, almeno in astratto, del diritto soggettivo di una società concessionaria per la diffusione televisiva locale ad ottenere i benefici contemplati dall'art. 23, terzo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e quella della corte di appello che aveva, invece, qualificato la posizione della medesima concessionaria in termini di interesse legittimo).

Cass. civ. n. 10139/2012

La disciplina dettata dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 non è in grado di coprire l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, e, dunque, non ha prodotto l'abrogazione implicita dell'art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., non potendo a ciò sopperire se non il ricorso per conflitto negativo, il quale si presta a far fronte anche ai casi in cui il secondo giudice, che declini la propria giurisdizione, manchi di sollevare d'ufficio la questione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, così come previsto dall'art. 59, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per conflitto negativo nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo, ex art. 41 c.p.c.), quanto, piuttosto, di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, c.p.c. - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia passata in giudicato, atteso che il passaggio in giudicato della sentenza sulla giurisdizione serve agli effetti di cui al secondo comma dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ma non condiziona il potere del giudice, dichiarato competente, di sollevare d'ufficio la questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 16263/2002

Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per motivi inerenti alla giurisdizione è soggetto al termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, indipendentemente dalla notificazione, a quello di un anno dalla pubblicazione. Né detto termine è sospeso dalla proposizione della impugnazione per revocazione, atteso che, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., la sospensione a seguito di quella proposizione è destinata ad operare non automaticamente, ma solo se disposta, su istanza di parte, dal giudice della revocazione.

Cass. civ. n. 102/2001

Atteso che la decisione sulla giurisdizione si caratterizza dal fatto che l'apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati, un reale conflitto di giurisdizione può configurarsi quando le decisioni contrastanti conseguano a valutazioni di dati omogenei, nel senso che entrambe presuppongano l'esercizio del suddetto potere in modo astratto e con esclusivo riferimento a quelle deduzioni ed allegazioni. Situazione alla quale non può essere assimilata quella nella quale uno dei giudici emetta, secondo l'esposto criterio, una pronuncia declinatoria del proprio potere di giudicare, mentre l'altro provveda all'accertamento postulato dalla domanda e, all'esito di esso, neghi in concreto (ossia, in relazione alle modalità della situazione controversa effettivamente riscontrate sulla base delle risultanze istruttorie) l'esistenza di quel medesimo rapporto la cui configurabilità astratta (cioè, in base alla domanda) sia stata posta a fondamento dell'anzidetta pronuncia. Caso quest'ultimo, in cui il conflitto di giurisdizione è inesistente. (La S.C. ha così dichiarato inammissibile il proposto regolamento di giurisdizione, in una fattispecie in cui l'A.G.O. aveva negato la giurisdizione sulla base dell'oggetto della domanda, mentre il G.A. aveva riconosciuto la propria giurisdizione, pur preliminarmente precisando che tale riconoscimento avveniva a prescindere dalla statuizione in concreto circa la sussistenza dei requisiti necessari per poter affermare l'effettiva configurabilità di un rapporto di pubblico impiego).

Cass. civ. n. 1258/2000

Il conflitto reale positivo di giurisdizione, denunciabile in ogni tempo con ricorso per cassazione a norma dell'art. 362, comma secondo, n. 1, c.p.c., si verifica quando due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia affermativa della propria giurisdizione (ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione) su due cause che, pur non presentando assoluta identità di petitum, ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione. In tal caso spetta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione individuare il giudice investito della giurisdizione ed annullare, conseguentemente, la decisione emessa dal giudice che ne è privo (sulla base di questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da alcuni controllori di una casa da gioco, i quali erano stati condannati dalla Corte dei conti a risarcire il danno arrecato alla Regione, titolare dell'autorizzazione a gestire la casa, mentre s'erano visti riconoscere dal giudice penale l'attenuante per l'avvenuto risarcimento del danno. In particolare, le Sezioni Unite della S.C. hanno ritenuto che la decisione del giudice penale non era idonea ad incidere, escludendola, sulla giurisdizione della Corte dei conti, intesa come astratta potestà di provvedere sulla domanda diretta a far valere la responsabilità amministrativa dei controllori di gioco).

Cass. civ. n. 14/2000

Presupposto indefettibile per la denunciabilità con ricorso per cassazione, ex art. 362, secondo comma, c.p.c., di un conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione è la identità della lite cui si riferiscono le decisioni dei diversi giudici, affermative ovvero declinatorie della giurisdizione, identità da valutare alla stregua del petitum sostanziale, cioè del titolo della pretesa. Peraltro, il ricorso presentato ai fini di un supporto conflitto di giurisdizione, in realtà non configurabile alla luce dell'indicato criterio, può convertirsi in ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a condizione che manchi, nella controversia dalla quale il ricorso trae origine, una pronuncia di merito o sulla stessa giurisdizione. Parimenti, detto ricorso può essere convertito in ricorso ex art. 111, terzo comma, Cost., sempre che la questione di giurisdizione non sia stata oggetto di espressa pronuncia da parte del giudice di primo grado, le cui statuizioni non siano state gravate da appello, in guisa da soggiacere al giudicato formale, con preclusione della possibilità di riproporre la medesima questione in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 12566/1998

Purché non ricorrano, nella fattispecie concreta, i presupposti dati dalla pendenza del processo, dall'assenza di una pronuncia di merito nella controversia e dall'inesistenza di una pronuncia passata in giudicato in ordine alla giurisdizione, un ricorso presentato ai sensi dell'art. 362, secondo comma c.p.c. ai fini della risoluzione di un supposto conflitto negativo di giurisdizione, può convertirsi in ricorso ex art. 41 c.p.c. per regolamento preventivo di giurisdizione.

Cass. civ. n. 12727/1997

Il ricorso per cassazione previsto dall'art. 362, primo comma, n. 1, c.p.c. – quale rimedio predisposto dalla legge per permettere che possa essere denunziato in ogni tempo e indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari – non rientra tra i mezzi di impugnazione in senso proprio, con la conseguenza che lo stesso, essendo del tutto svincolato dai processi ai quali le sentenze fanno riferimento ed essendo soggetto alle disposizioni sulle notificazioni in generale, deve essere notificato alla parte personalmente ed è inammissibile, per inesistenza (e non mera nullità) della notificazione, qualora questa sia stata effettuata al procuratore che in rappresentanza di tale parte si sia costituito nell'uno o nell'altro dei giudizi a conclusione dei quali si è verificato il conflitto.

Cass. civ. n. 5620/1996

Al fine dell'applicabilità dell'art. 362, n. 1, c.p.c. – secondo il quale possono denunciarsi in ogni tempo, con ricorso per cassazione, i conflitti negativi di giurisdizione tra giudici speciali e tra questi e i giudici ordinari – è necessario che entrambi i giudici abbiano escluso il proprio potere di decidere la causa; con la conseguenza che l'ipotesi non ricorre qualora, mentre il giudice amministrativo abbia declinato la propria giurisdizione, quello ordinario abbia emesso provvedimenti che presuppongano l'affermazione della propria giurisdizione (nella specie, rigetto, da parte del giudice per le indagini preliminari, di istanze di rilascio di copie di atti di un processo penale conclusosi con l'archiviazione, proposte da persona estranea al procedimento medesimo).

Cass. civ. n. 442/1995

Il conflitto negativo di giurisdizione (art. 362, comma secondo, n. 1 c.p.c.) è ravvisabile soltanto fra organi giurisdizionali che, con statuizioni di tipo giudiziario, neghino il proprio potere giurisdizionale nella soluzione della controversia loro sottoposta, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun conflitto del genere quando una della due autorità sia amministrativa, dato che i provvedimenti emanati da quest'ultima sono impugnabili esclusivamente con ricorso al giudice amministrativo. Pertanto, è inammissibile il conflitto di giurisdizione proposto per denunziare il provvedimento del Pretore, declinante la propria giurisdizione in ordine all'opposizione all'avviso di vendita notificato, nell'ambito di procedura esecutiva esattoriale, all'acquirente di un immobile pignorato, ed altro provvedimento, di natura amministrativa, con il quale l'Intendente di Finanza abbia dichiarato inammissibile il ricorso del medesimo acquirente, ritenendo consentita all'interessato l'opposizione ex art. 619 c.p.c.; né l'indicato conflitto può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione, qualora (come nell'ipotesi) sia passata in giudicato la sentenza del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione.

Cass. civ. n. 9595/1994

Il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in sede di impugnazione delle pronunce dei giudici amministrativi, è circoscritto — siccome statuito dagli artt. 111 della Costituzione, 362 c.p.c., 48 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 — alle questioni attinenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detti giudici, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio di quella loro funzione. Ne deriva che, in detta sede, non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (nella specie, la pretesa mancanza di interesse dei ricorrenti al giudizio amministrativo).

Cass. civ. n. 104/1991

Il conflitto di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362 c.p.c., si verifica quando due giudici, appartenenti ad ordini diversi, abbiano definito in termini contrastanti la stessa questione di giurisdizione, e, quindi, postula che le domande, dinanzi ad essi rispettivamente proposte, presentino identità anche di petitum. Pertanto, con riguardo alla sentenza del giudice amministrativo, che abbia respinto l'impugnazione contro un provvedimento di chiusura di un laboratorio di analisi chimiche, per difetto di autorizzazione prefettizia, ed alla sentenza del giudice ordinario, che abbia accolto la domanda di pagamento di compensi per l'attività di detto laboratorio, sul rilievo della non occorrenza di quella autorizzazione, deve escludersi la configurabilità dell'indicato conflitto, alla stregua della diversità dell'oggetto delle rispettive controversie (non rilevando la divergenza della soluzione, ai fini del merito, del predetto problema della necessità o meno dell'autorizzazione).

Cass. civ. n. 2707/1989

Con riguardo a sentenza del Consiglio di Stato, il ricorso alle Sezioni Unite della S.C., per motivi attinenti alla giurisdizione, non trova ostacolo nella circostanza che la questione di giurisdizione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, perché un impedimento alla deducibilità ed esaminabilità della questione medesima può discendere solo a seguito di giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione stessa.

Cass. civ. n. 634/1988

Con riguardo all'ordinanza resa dal giudice amministrativo sulla sospensione o meno in via cautelare dell'atto della pubblica amministrazione il ricorso per cassazione, proposto a norma degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., che è inammissibile in difetto di carattere decisorio del provvedimento impugnato, deve ritenersi convertibile in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, pure se non metta in discussione la cognizione di detto giudice sulla domanda, nei limiti in cui sollevi questioni inerenti alle attribuzioni giurisdizionali circa il suddetto intervento cautelare. Tale convertibilità, pertanto va negata ove si pongano problemi di ripartizione di compiti in ordine a detta sospensione fra il giudice amministrativo di primo grado e quello di secondo grado, trattandosi di questione di competenza, mentre deve essere riconosciuta ove si invochino situazioni potenzialmente idonee a privare il giudice amministrativo del potere giurisdizionale di statuire in via strumentale, come nel caso in cui si alleghi la sospensione del procedimento per effetto di pregressa proposizione di regolamento di giurisdizione. (Nella specie, enunciato il principio di cui sopra, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sul provvedimento cautelare, rilevando che il precedente regolamento di giurisdizione era inammissibile, in quanto proposto dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, e non determinava quindi, nemmeno in via temporanea, il difetto di tale giurisdizione).

Cass. civ. n. 301/1987

Il ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte, avverso le pronunce del Tribunale superiore delle acque pubbliche, è soggetto, ai sensi dell'art. 202 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici), al termine di quarantacinque giorni, dato che la citata norma riduce alla metà il termine di novanta giorni fissato dall'art. 518 del codice di rito allora vigente, tramite un rinvio di tipo recettizio, insensibile alla successiva entrata in vigore dell'attuale codice di procedura civile. Tale principio manifestamente non pone la norma medesima in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, atteso che la minore entità del suddetto termine, rispetto a quello previsto in via ordinaria per il ricorso per cassazione, trova giustificazione nella peculiarità della materia devoluta alla cognizione del Tribunale superiore e nelle esigenze di maggiore celerità ad essa connesse, e, peraltro, non implica alcuna menomazione del diritto di difesa, stante la congruità dello spatium temporis assegnato per il suo esercizio.

Cass. civ. n. 1103/1986

La notificazione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avverso le decisioni del Consiglio di Stato, esula dalla previsione dell'art. 87 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, che regola il diverso caso della notificazione di tali decisioni al fine del decorso del termine breve d'impugnazione, e resta soggetta alle ordinarie norme del codice di rito, ivi incluso l'art. 330 c.p.c. circa il luogo della notificazione stessa.

Cass. civ. n. 1241/1984

Il termine per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, avverso pronuncia del Consiglio di Stato in materia di impiego pubblico, è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, atteso che l'inapplicabilità di tale sospensione per le controversie individuali di lavoro e quelle in tema di assistenza e previdenza obbligatorie, prevista dall'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, non riguarda le controversie attinenti al pubblico impiego.

Cass. civ. n. 6350/1983

La notificazione della decisione del Consiglio di Stato, quale atto idoneo a far decorrere il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 362 c.p.c. per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, resta sottratta alle disposizioni del codice di rito, e va effettuata secondo le modalità fissate dalle norme che regolano il procedimento davanti al consiglio medesimo. Tale notificazione, pertanto, ove riguardi parte diversa dalle amministrazioni statali e regionali (nei cui confronti operano le disposizioni degli artt. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260 e 10 della L. 3 aprile 1970, n. 103), va eseguita presso la parte direttamente, ancorché essa abbia eletto domicilio presso il difensore, in applicazione dell'art. 87 secondo comma del R.D. 17 agosto 1907, n. 642.

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