Cass. civ. n. 1568 del 20 febbraio 1997
Testo massima n. 1
L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, costituente l'atto finale dell'espropriazione presso terzi, può essere impugnata, anche per quanto attiene ai vizi che inficiano la dichiarazione del terzo, soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.