Cass. civ. n. 2773 del 28 marzo 1997

Testo massima n. 1


La procura speciale, necessaria (art. 221 c.p.c.) per proporre la querela di falso da persona diversa dalla parte, se conferita al difensore a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della stessa querela in via principale, non necessita di specificazione del documento impugnato, perché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa.

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