Cass. civ. n. 5133 del 27 febbraio 2024

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzione di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 - Opposizione - Successiva declaratoria di carenza di giurisdizione da parte del giudice amministrativo - Necessaria proposizione di autonoma domanda dinanzi al giudice competente - Deposito presso la cancelleria istanza di riassunzione ai fini dell'ammissibilità - Irrilevanza - Fondamento.


In tema di sanzione di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, l'opposizione, dopo la declinatoria di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, è proposta in via autonoma dinanzi al giudice competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della predetta pronuncia, essendo irrilevante, ai fini dell'ammissibilità, il deposito di una istanza di riassunzione presso la cancelleria, in ragione della espressa previsione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2010.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 27163 del 2018

Normativa correlata

Legge 01/09/1993 num. 385 CORTE COST.
Legge 02/07/2010 num. 104 art. 11

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