Cass. civ. n. 4454 del 19 maggio 1997
Testo massima n. 1
La notifica della sentenza fatta in copia non ritualmente spedita dal cancelliere e quindi non autentica è giuridicamente inesistente, posto che la consegna al destinatario, da parte dell'ufficiale giudiziario, di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi costituisce elemento essenziale della notificazione e che la conformità all'originale dell'atto pubblico è certificata dal pubblico depositario autorizzato a spedirne copia ed, in particolare, nel caso di sentenza, dal cancelliere, il quale per sua funzione istituzionale attende al rilascio di copie degli atti giudiziari, attestandone la conformità all'originale.